Spoleto, bomba esplose ferendo giovane operaia: respinta richiesta da 1,4 milioni

di Daniele Bovi
La Corte dei conti dell’Umbria ha respinto, con una sentenza depositata giovedì, la richiesta di risarcimento da oltre 1,4 milioni di euro avanzata dalla Procura contabile regionale nei confronti di nove dipendenti dello stabilimento militare di Baiano di Spoleto, accusati di responsabilità per una grave esplosione avvenuta nella struttura il 22 dicembre 2016. La Sezione giursdizionale, presieduta da Giuseppe De Rosa, ha stabilito che non è stata provata né la responsabilità diretta degli imputati né la cosiddetta colpa grave, escludendo così ogni obbligo di risarcimento e disponendo che le spese legali, che variano da poco meno di 4mila a oltre 10mila euro per ciascun imputato, siano a carico del ministero della Difesa. In sede penale tutti sono stati prosciolti per prescrizione.
L’esplosione Al centro della vicenda c’è l’incidente che si verificò nello Stabilimento militare del munizionamento terrestre durante l’assemblaggio di una bomba a mano. Una lavoratrice interinale, allora 24enne, impegnata nel montaggio manuale del sistema di attivazione su un ordigno già carico, fu investita dall’esplosione riportando lesioni gravissime, tra cui traumi cranici, perdita della vista da un occhio e ustioni diffuse. Dopo l’incidente, l’Inail erogò indennità, rendite e copertura delle spese mediche, chiedendo poi il rimborso al ministero della Difesa. Da qui è nata l’azione della Procura contabile, che ha cercato di rivalersi su nove figure professionali, dai vertici ai tecnici operativi.
L’accusa Secondo l’accusa, l’incidente sarebbe stato causato da una serie di errori: modifiche progettuali alla bomba non adeguatamente testate, carenze nelle misure di sicurezza del reparto e un uso improprio di personale interinale ritenuto non sufficientemente formato. La Procura aveva quindi chiesto una condanna complessiva di oltre 1,46 milioni di euro, suddivisa tra i vari responsabili in base ai ruoli ricoperti. La Corte, però, ha smontato questo impianto accusatorio. Prima ha respinto tutte le eccezioni preliminari, chiarendo che il giudizio contabile è autonomo rispetto a eventuali cause civili e che i termini per agire non erano scaduti. Poi è entrata nel merito, dove si è concentrata la parte decisiva della sentenza.
Non c’è nesso Il nodo principale è stato il nesso tra le condotte contestate e l’esplosione. I giudici hanno evidenziato come le numerose perizie tecniche presentate nel processo non abbiano fornito una spiegazione certa e condivisa delle cause dell’incidente. Anzi, tra i consulenti c’erano posizioni contrastanti. In questo quadro di incertezza, la Corte ha ritenuto impossibile stabilire con sufficiente sicurezza che le modifiche alla bomba o le modalità di lavoro fossero la causa diretta dell’esplosione. Un elemento considerato decisivo è stato il fatto che lotti identici di bombe, prodotti nello stesso periodo e con le stesse caratteristiche, siano stati successivamente utilizzati e commercializzati senza problemi. Questo dato ha indebolito l’ipotesi che il difetto fosse nella progettazione. Nel testo della decisione si legge che «il nesso di causalità tra la condotta e il danno-evento deve essere indagato secondo le regole della causalità adeguata», e che l’evento deve risultare una conseguenza almeno probabile delle condotte contestate. Una soglia che, secondo la Sezione, non è stata raggiunta.
Niente colpa grave Anche sul fronte della colpa grave, la Corte ha escluso responsabilità. Per i giudici, non basta dimostrare una violazione o un errore: serve qualcosa di più evidente, una negligenza grave e inescusabile. Nel caso specifico, invece, le scelte fatte dai responsabili dello stabilimento erano basate su procedure e valutazioni dei rischi allora ritenute valide. In particolare, la fase di lavorazione manuale in cui avvenne l’esplosione era considerata, secondo gli standard dell’epoca, sostanzialmente priva di rischio.
La manovra Nella sentenza viene dato peso anche al comportamento della stessa lavoratrice, emerso durante il processo. Secondo quanto ricostruito, avrebbe effettuato una manovra non prevista dalle procedure di sicurezza, verificando la posizione della sicura quando l’ordigno era già montato e pronto all’uso. Un’azione definita «anomala», che ha introdotto un ulteriore elemento di incertezza nella ricostruzione dei fatti. In una nota, la Sezione sottolinea che non è stato possibile «considerare causa dell’evento» né le modifiche tecniche apportate alla bomba, né l’inesperienza del personale, né la mancanza di protezioni diverse da quelle già presenti e ritenute adeguate.
The post Spoleto, bomba esplose ferendo giovane operaia: respinta richiesta da 1,4 milioni appeared first on Umbria 24.
Source link

