Soprintendenze, il Senato allenta la stretta sui loro poteri
La stretta sui poteri delle Soprintendenze, proposta originariamente dalla Lega e sulla quale sta lavorando la commissione Ambiente del Senato da diverse settimane, va verso un sostanziale ammorbidimento. Anche se resta la volontà di puntare a una netta semplificazione delle loro competenze.
Cosa prevede il disegno di legge
Il disegno di legge in discussione a Palazzo Madama, alla vigilia della presentazione degli emendamenti (il termine è attualmente fissato all’11 giugno), cambia i suoi connotati in modo sostanziale. I relatori del Ddl, infatti, hanno appena depositato un nuovo testo base che corregge alcune delle criticità emerse proprio in fase di audizione.
Rispetto alla prima proposta, viene anzitutto eliminata la trasformazione dei pareri delle Soprintendenze da obbligatori a «non vincolanti». L’ipotesi originaria era depotenziare i pareri, ad esempio, in caso di apertura di strade o di alcuni interventi in prossimità di giardini e parchi, rendendoli un semplice orientamento per le amministrazioni locali. Il nuovo testo non contiene più riferimenti a questo alleggerimento su larga scala dei pareri.
Allo stesso modo, si riduce il perimetro del silenzio assenso. La prima proposta faceva ampio ricorso a questo strumento, prevedendo molti casi nei quali, in assenza di una pronuncia esplicita della Soprintendenza, il parere sarebbe maturato in automatico. In fase di audizione è, però, emersa una possibile incompatibilità con la legge 241/1990. Questa stabilisce l’inapplicabilità del silenzio assenso proprio ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Quindi, adesso l’obiettivo diventa, più realisticamente, assicurare «il coordinamento normativo» con la legge 241/1990 «anche con riferimento al silenzio assenso».
Autorizzazioni paesaggistiche
Resta, comunque, un solido impianto di semplificazione degli istituti legati alle autorizzazioni paesaggistiche. Gli interventi di lieve entità non dovranno essere «sottoposti a parere della Soprintendenza» e competono «esclusivamente agli enti territoriali». Nel caso di infrastrutture strategiche, il parere spetta alla direzione generale competente del ministero della Cultura.
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