Società

Si possono annullare i quesiti di un concorso solo se presentano errori manifesti ed oggettivi

Con ricorso la parte ricorrente, partecipava al concorso riservato per l’assunzione di Dirigenti Scolastici e non superava la prova scritta e contestava in particolar modo l’errata formulazione dei quesiti e e alcune risposte degli stessi.

La questione

La ricorrente eccepiva in particolar modo di non aver superato la prova scritta, lamentando, da un lato, la sussistenza di gravi disservizi organizzativi che avrebbero compromesso il regolare e sereno svolgimento della prova, e dall’altro, la presunta erroneità dei quiz somministrati dall’Amministrazione. In particolare denunciava “l’errata formulazione dei quesiti nella parte in cui, con specifico riferimento ai quesiti qui in questione, le relative risposte fornite da parte ricorrente risultano palesemente corrette e invece manifestamente errate quelle ritenute corrette dalla Commissione, con conseguente scorretta e penalizzante attribuzione del relativo punteggio.”. L’esito delle prove scritte, secondo la parte ricorrente, sarebbe stato compromesso in ragione della esistenza di alcuni quesiti contenenti risposte erronee, svianti e ambigue; in particolare, alcune domande dei quiz presenterebbero risposte non oggettive ovvero di dubbia interpretazione, per cui le soluzioni considerate corrette dal Ministero dell’Istruzione e del Merito non sarebbero, in realtà, tali.

Si possono censurare i quesiti formulati in un concorso?

Il TAR per il Lazio, nella sentenza in commento, rileva che la selezione e l’individuazione dei quesiti rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo, in caso contrario, il Giudice amministrativo sostituire il proprio sindacato (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ordinanza del 3 luglio 2024, n. 2906).

In particolare, precisa il TAR, sui quesiti contestati da parte ricorrente, non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice, in quanto le risposte considerate esatte dalla Commissione di concorso appaiono come quelle sicuramente corrette, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato; a tal riguardo, la parte ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a confutare la correttezza della predisposizione dei quesiti né la correttezza delle risposte fornite dall’Amministrazione resistente (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, ordinanza del 6 marzo 2025, n. 1453). Per il TAR i quesiti possono contenere dei margini di valutazione del relativo significato, ciò risultando compatibile con il particolare profilo professionale del Dirigente Scolastico, chiamato a risolvere questioni di natura tecnica ed interpretativa, salva ovviamente l’ipotesi in cui il quesito stesso sia oggettivamente errato, circostanza questa non presente nel caso di specie.  cit TAR per il Lazio sentenza n° N. 24162/2025


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »