Puglia

“Se verità storica, pubblichi i documenti” – BarlettaLive.it

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’avv. Vincenzo Mennea, fratello del compianto campione Pietro, quale replica alla dichiarazione del rag. Nino Vinella del 14 novembre in merito al suo libro “La Gazzetta del Mezzogiorno racconta Pietro Mennea, l’Uomo, l’Atleta, il Campione”.

“La “Salita del Vaglio” è un’affermazione storicamente non veritiera. Si prende atto del Suo ringraziamento per il richiamo alla “Salita del Vaglio” e alla lapide commemorativa. Tuttavia, si intende qui ribadire che il compianto Campione non si è mai allenato sullaSalita del Vaglio“.

Pertanto, qualsiasi narrazione che implichi tale luogo come parte degli allenamenti di Pietro Mennea e che si sia protratta per quasi cinquant’anni, risulta storicamente falsa e rappresenta un elemento centrale della falsificazione biografica sistematica contestata. Il riferimento alla lapide commemorativa non può sanare la diffusione di una notizia non veritiera e fantasiosa.

In merito alla Sua offerta di donazione del libro da Lei curato e al Suo ruolo di depositario di una “verità storica”, si evidenzia che la presente argomentazione si fonda su una conoscenza dei fatti che va ben oltre la cronaca locale superficiale. Se Lei si assume l’onere di divulgare una verità storica inattaccabile, si auspica che il Suo lavoro non abbia omesso di indagare con la dovuta accuratezza fatti cruciali e delicati, la cui conoscenza, se necessaria, potrebbe far luce su aspetti fondamentali e finora inesplorati della parabola umana e sportiva del Campione.

Si invita, pertanto, il Sig. Vinella a pubblicare, ove sia in possesso, la documentazione che comprova la Sua “verità storica” nella sua interezza, dimostrando di aver affrontato altri fatti, inclusi quelli più riservati, senza lasciare nulla al dubbio o all’omissione.

In virtù di quanto esposto e del Diritto all’Oblio, che Lei dovrebbe conoscere: tale richiamo si rende necessario qualora Le dovesse essere utile. Esiste un diritto della persona, riconosciuto sia dalla giurisprudenza Europea sia da quella nazionale, affinché certe vicende della propria vita, che non presentano più i caratteri dell’attualità, ovvero che non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile dalla collettività a conoscerle, non debbano più trovare diffusione da parte dei media.

La Legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore) prevede eccezioni alla regola del consenso, come la notorietà della persona (funzione o carica pubblica), la necessità di giustizia o di polizia, il collegamento a eventi di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, gli scopi scientifici, didattici o culturali nella divulgazione. Tali eccezioni però sono applicate restrittivamente attraverso un’interpretazione teleologica. Non è più giustificata la diffusione reiterata di immagini e fatti (che Lei divulga da anni) se questa non persegue una finalità giustificatrice di informazione, né può ravvisarsi un interesse pubblico alla conoscenza, anche se la persona è notoria.

domenica 16 Novembre 2025


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »