Sassi contro la docente, sportello psicologico rifiutato e registro elettronico mai consultato. Studente bocciato, ma i genitori fanno ricorso al TAR. Ecco cosa hanno deciso i giudici
Un lancio di sassi che colpisce l’insegnante, linguaggio scurrile verso le compagne, insufficienze diffuse in tutte le materie. Ma soprattutto genitori che per un intero anno scolastico non consultano mai il registro elettronico e rifiutano lo sportello psicologico gratuito offerto dalla scuola.
È il ritratto emerso dall’ordinanza (n.04361/2025) del TAR del Lazio, pubblicata lo scorso 7 agosto, che ha respinto il ricorso di una famiglia contro la bocciatura del figlio in prima media, delineando un caso emblematico di come il conflitto scuola-famiglia possa compromettere il percorso formativo degli studenti.
Le motivazioni della bocciatura sotto la lente del TAR
La vicenda prende avvio dalla deliberazione del Consiglio di Classe che aveva stabilito la permanenza dell’alunno in prima media. Le motivazioni addotte dalla scuola risultavano circostanziate: “gli esiti didattici si sono rivelati particolarmente insoddisfacenti e hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi nelle differenti discipline con gravi e diffuse insufficienze“. Il collegio docenti aveva specificato come “una permanenza nella classe prima sia il mezzo più proficuo per consentire al ragazzo il recupero delle gravi lacune accumulate”, evidenziando potenzialità non espresse durante l’anno scolastico.
Ma la questione non si limitava al solo rendimento scolastico. L’Amministrazione scolastica ha documentato problematiche comportamentali significative: note per atteggiamento violento verso altri alunni, utilizzo di “linguaggio scurrile”, disturbo delle lezioni e persino “un lancio di sassi che aveva raggiunto una docente”. La scuola aveva attivato uno Sportello di Ascolto gestito da una psicologa, servizio gratuito al quale i genitori non avevano mai autorizzato l’accesso del figlio.
I ricorrenti contro il sistema: le contestazioni respinte
I genitori avevano sollevato diverse contestazioni nei confronti della decisione scolastica. In primo luogo, sostenevano la mancanza di “tempestiva comunicazione” relativa al calo di rendimento e l’assenza di “specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”. Inoltre, contestavano il tempo “eccessivamente esiguo” dedicato dal Consiglio di Classe alle valutazioni e la presunta inadeguatezza della motivazione del provvedimento.
Il TAR ha però smontato sistematicamente ogni argomentazione. Sulla questione delle comunicazioni alla famiglia, l’istituto ha dimostrato che il Registro Elettronico era regolarmente consultabile e che i genitori erano stati “personalmente convocati per le numerose difficoltà didattiche”. Quanto ai percorsi di recupero, la scuola aveva organizzato “pomeriggi di assistenza allo studio in modalità gratuita”, ai quali la famiglia non aveva mai fatto richiesta di partecipazione. Significativo il rilievo dei giudici: “non vi è alcuna documentazione consegnata dalla famiglia, né richiesta di un percorso personalizzato“, includendo l’assenza di richieste per un eventuale Piano Didattico Personalizzato.
La sentenza
Il Tribunale, con l’ordinanza cautelare, ha stabilito che il ricorso “non risulti assistito dal necessario fumus boni iuris“, ovvero da quella parvenza di fondatezza giuridica indispensabile per ottenere la sospensiva. I giudici hanno ritenuto la deliberazione di non ammissione “né illegittima né illogica”, trovandola “prima facie supportata dalla sussistenza dei presupposti” previsti dall’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 62/2017.
La normativa di riferimento stabilisce infatti che la non ammissione alla classe successiva può essere deliberata “in via eccezionale e comprovata da specifica motivazione” in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Nel caso specifico, il TAR ha riconosciuto l’esistenza di “insufficienze diffuse” e di un’adeguata motivazione da parte del Consiglio di Classe, che aveva dedicato “almeno 40 minuti” alla valutazione dell’alunno durante lo scrutinio.
La decisione, che ha visto la compensazione delle spese processuali “per la peculiarità della fattispecie e la natura degli interessi coinvolti“, conferma l’autonomia didattica degli istituti scolastici nel valutare il percorso formativo degli studenti, purché le decisioni siano adeguatamente motivate e rispettose della normativa vigente.
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