salta l’accusa di violenza sessuale di gruppo

Non può configurarsi il reato di violenza sessuale di gruppo laddove esista un “insuperabile dubbio” sul fatto che gli atti siano stati compiuti senza il consenso delle vittime. È su questo principio che la Corte d’appello di Perugia, a seguito di un rinvio da parte della Corte di Cassazione, ha radicalmente riformato una precedente sentenza, scagionando da quella pesante accusa due uomini quarantenni e riqualificando i fatti nel reato di “atti sessuali con minorenne”.
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’appello di Ancona, poi confermata in un primo grado, per violenza sessuale di gruppo. I due imputati erano stati ritenuti colpevoli di aver abusato, in più occasioni e in concorso tra loro, di due vittime minorenni. La Suprema Corte, però, è intervenuta rimettendo il caso ai giudici territoriali, ordinando di verificare se, alla luce delle sole dichiarazioni delle persone offese, non si potesse escludere a priori una natura consensuale dei rapporti, considerata la relazione esistente tra le parti.
Il nuovo verdetto della Corte d’appello di Perugia è stato di netta inversione di rotta. I giudici hanno accolto le censure mosse dalla difesa degli imputati e hanno riformato la sentenza di condanna, applicando l’articolo 609-quater del codice penale, che punisce gli atti sessuali con minorenni in assenza dei presupposti per i reati di violenza.
La Corte ha riconosciuto come violenza sessuale un solo episodio specifico, in cui uno dei due uomini aveva chiuso una delle ragazze in auto e, nonostante le sue urla e il suo dissenso, l’aveva bloccata fino a portare a compimento un rapporto sessuale completo. Per questo fatto è stata confermata la condanna per violenza sessuale semplice.
Per tutti gli altri episodi, seppur definiti dalla Corte frutto di “premeditazione” e caratterizzati da “squallidi intenti” – data la notevole differenza di età tra gli uomini oltre i 40 anni e le adolescenti – i giudici hanno escluso la sussistenza della violenza o della costrizione.
La motivazione si basa su un ragionamento contestato: secondo i giudici, le modalità dei singoli episodi e i “precedenti comportamenti” degli imputati, ovvero il fatto che ci fossero già stati in passato altri rapporti sessuali, “avrebbero dovuto indurre le vittime a prevedere” quali fossero le intenzioni degli uomini nelle successive occasioni di incontro.
La Corte ha considerato come un possibile segnale di consenso il fatto che le ragazze avessero accettato gli inviti. Sottolinea come alcuni rapporti siano avvenuti “in luoghi non appartati” e che, secondo l’interpretazione dei giudici, le vittime avessero avuto “libertà di scelta”, non essendo ravvisabile una condotta chiaramente costrittiva nelle modalità in cui i fatti si svolsero.
Con questa sentenza, il capo di imputazione principale è decaduto. I due imputati non risultano condannati per violenza sessuale di gruppo, ma per il reato di atti sessuali con minorenne, relativo agli episodi in cui il consenso, pur espresso da persone sotto l’età del consenso legale, non sarebbe stato escluso dalla prova processuale.
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