Umbria

«Rinnovabili, Umbria ha introdotto regole autonome»: i perché della bocciatura della legge regionale


di Daniele Bovi

«Le previsioni regionali, invece di limitarsi ad applicare gli standard statali, introducono regole autonome e derogatorie che incidono sul livello uniforme di protezione garantito sull’intero territorio nazionale». È questo uno dei passaggi più significativi delle 12 pagine con cui il ministero per gli Affari regionali, guidato da Roberto Calderoli, ha impugnato giovedì la legge regionale umbra dell’ottobre scorso sulle cosiddette aree idonee ad accogliere impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

DE LUCA: «AGGRESSIONE ALL’UMBRIA»

Quattro articoli Nel mirino del governo sono finiti quattro articoli che riguardano non solo le aree idonee – concetto che per il Ministero risulta superato dalle norme statali più recenti – ma anche quelli che vengono giudicati aggravi procedimentali non previsti dalla legislazione nazionale. Secondo l’analisi del governo, la normativa regionale entra dunque in conflitto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che assegna allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali in materia di energia, vincolanti per tutte le Regioni.

Le aree Il nodo centrale riguarda la scelta della Regione di introdurre una disciplina autonoma sulle aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti rinnovabili. Una scelta che, secondo il Ministero, non si limita a declinare sul territorio umbro le regole statali, ma finisce per sovrapporsi a esse e, in alcuni casi, per contraddirle.

RINNOVABILI, COSA PREVEDE LA LEGGE UMBRA IMPUGNATA

Un concetto superato A pesare è soprattutto il fatto che la legge umbra faccia ancora riferimento alle cosiddette aree non idonee. Questa categoria, è detto nel documento, è stata superata dalla normativa statale più recente, in particolare dal Testo unico sulle rinnovabili del 2024, aggiornato quest’anno, che punta a semplificare e rendere omogenee le procedure autorizzative su tutto il territorio nazionale. Le nuove regole statali si concentrano sull’individuazione delle aree idonee e demandano alle Regioni solo il compito di individuare eventuali aree idonee ulteriori, senza reintrodurre divieti generali o classificazioni ormai abbandonate.

Impianto vecchio Secondo il governo, la legge regionale umbra si fonda invece su un impianto normativo non più attuale. Non solo perché reintroduce una distinzione tra aree idonee e non idonee che lo Stato ha eliminato, ma anche perché prevede passaggi aggiuntivi nei procedimenti autorizzativi. Tra questi, viene citata la necessità di una ratifica da parte dei consigli comunali per alcune aree private, considerata un aggravio non previsto dalle norme nazionali e potenzialmente in grado di rallentare la realizzazione degli impianti.

La giurisprudenza Nel testo si richiama anche la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, che negli ultimi anni ha più volte ribadito come i principi fissati dallo Stato in materia di energie rinnovabili debbano trovare applicazione uniforme, senza che le Regioni possano introdurre limiti o vincoli aggiuntivi. In questo quadro, viene ricordato che la normativa statale mira a favorire la transizione energetica attraverso procedure più snelle e criteri omogenei, obiettivi che rischiano di essere vanificati da interventi regionali difformi.

Prevalenza Un ulteriore elemento critico per il governo riguarda il criterio di prevalenza introdotto dalla legge umbra, secondo cui un’area idonea resterebbe tale anche se ricompresa in un’area definita non idonea. Per il Ministero, si tratta di una soluzione che non trova riscontro nella legislazione statale e che appare incoerente in un sistema che ha già superato quella stessa distinzione. La parola – salvo passi indietro – passerà ora alla Corte costituzionale.

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