Rimborsopoli Regione Calabria, i motivi di condanne e assoluzioni
Il potere di firma era solo dei presidenti dei gruppi: i motivi di condanne e assoluzioni della sentenza Rimborsopoli alla Regione Calabria
REGGIO CALABRIA – «Secondo la normativa vigente all’epoca e secondo la prassi osservata, la disponibilità delle somme era attribuita unicamente ai presidenti dei gruppi regionali. Soltanto questi ultimi disponevano del potere di firma necessario per autorizzare l’erogazione materiale dei rimborsi ed erano altresì gravati da un preciso dovere di vigilanza». Lo mette nero su bianco il Tribunale penale di Reggio Calabria che ha depositato le motivazioni con cui, nel luglio scorso, ha assolto 20 big della politica regionale e ne ha condannati soltanto 6.
IL PROCESSO
La sentenza giungeva a dieci anni dall’inchiesta sulla Rimborsopoli calabrese, che, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto luce su una serie impressionante di episodi di peculato e falso. Il collegio presieduto da Silvia Capone accolse in minima in parte le richieste del sostituto procuratore Tommaso Pozzati, che aveva proposto condanna da 3 a 5 anni di reclusione per quasi tutti gli imputati “eccellenti”, alcuni già approdati anche in Parlamento. Secondo l’ipotesi dell’accusa, ex consiglieri, ex assessori ed ex governatori regionali avrebbero chiesto e ottenuto rimborsi illegittimi per spese non previste dalla legge regionale. Ma molti di loro sono riusciti a dimostrare che le spese erano giustificate, finalizzate all’attività dei gruppi e non inconferenti.
IL SISTEMA DEI CONTRIBUTI
Nelle motivazioni della sentenza viene ripercorso il funzionamento del sistema dei contributi. Il gruppo consiliare regionale ha una duplice natura. «Da un lato – spiegano i giudici – la matrice privatistica e partitica dalla quale traggono origine. Dall’altro, natura pubblicistica in ragione della funzione svolta all’interno del Consiglio regionale, giacché partecipano all’esercizio della funzione legislativa quali strutture interne all’organo assembleare». Ecco perché i gruppi consiliari sono dotati di mezzi adeguati e di personale idoneo affinché ciascun consigliere sia messo in grado di «concorrere all’espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale». Il riferimento è all’elaborazione dei progetti di legge, alla preparazione degli atti di indirizzo e di controllo, all’acquisizione di informazioni sull’attuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla società. Ma anche alla stesura di studi, di statistiche e di documentazioni relative.
PEZZE GIUSTIFICATIVE
I gruppi consiliari dovevano presentare una nota riepilogativa entro il 31 marzo di ogni anno sulle spese sostenute nel corso della precedente annualità, senza l’obbligo di allegare “pezze giustificative”. Ovvero le ricevute delle spese sostenute, le quali rimanevano «perlopiù in possesso dei gruppi e sulle quali non vigeva alcun obbligo di conservazione». Circa la veridicità delle note riepilogative presentate dai gruppi regionali, l’Ufficio di Presidenza «non svolgeva alcun vaglio, giacché per legge non rientrava nelle sue competenze amministrative». Né «aveva il potere di acquisire la documentazione inerente alle spese sostenute». Bastava scrivere “acquisti vari”.
LA DISCIPLINA
Il Tribunale chiarisce la corretta interpretazione della disciplina contenuta nella Legge regionale 13/2002, rimaneggiata più volte, ovviamente facendo riferimento ai dettami vigenti all’epoca dei fatti contestati. L’attribuzione dei fondi ai gruppi consiliari era disciplinata da un numero limitato di norme. La normativa era poi integrata da due delibere regionali, 3/2009 e 4/2010, entrambe adottate dall’Ufficio di Presidenza in materia di trattamento economico dei consiglieri. L’articolo 4 della Legge, relativo alle “Spese di funzionamento e aggiornamento”, prevedeva al comma 1 l’assegnazione a ciascun Gruppo consiliare di un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, la cui entità era contenuta entro i limiti del tetto di spesa.
VINCOLI ALLE SPESE
Parliamo di spese di rappresentanza, di funzionamento, organizzative, di studio e documentazione. Ma anche di spese per l’assegnazione di pubblici dipendenti comandati da altre PA e per consulenze qualificate. Il potere di spesa dei Gruppi consiliari incontrava (e incontra) un duplice vincolo. Il divieto di tradursi in finanziamento e quello di tradursi in finanziamento ai consiglieri regionali. Erano, dunque, i presidenti dei gruppi i «soli titolari» della disponibilità diretta dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi regionali. Unica eccezione il consigliere Nicola Adamo, data la “peculiarità” del gruppo Misto.
IL PECULATO
L’impiego di risorse per scopi diversi da quelli previsti dalla legge regionale configura, dunque, «in modo inevitabile», il reato di peculato. Tuttavia, «un’analoga responsabilità – osserva il Tribunale – può essere riconosciuta anche nei confronti dei singoli consiglieri che, apponendo la propria firma sui documenti contabili utilizzati per richiedere i rimborsi presentati dal capogruppo, hanno posto consapevolmente le basi fattuali necessarie per la successiva commissione del reato di peculato».
LE INDENNITÀ
Durante il processo, i funzionari pubblici sentiti hanno riferito che quanto erogato in favore dei gruppi consiliari doveva correttamente definirsi, per l’appunto, “contributo”, non essendo un rimborso su spese, fermi restando i limiti fissati dalla legge regionale. Ciascun consigliere godeva della cosiddetta “indennità di accesso” – più propriamente “rimborso spese per il mezzo proprio” – per il raggiungimento della sede del Consiglio dal proprio luogo di residenza.
CENE E PRANZI
Sono tre gli scenari valutativi balzati all’attenzione dei giudici. Le spese «ontologicamente incompatibili» con le finalità istituzionali dell’ente. Le spese «ambivalenti», per le quali non c’è stato alcun tipo di approfondimento istruttorio. Infine, le spese ambivalenti «oggetto di ulteriore istruttoria» che si inseriscono in un «contesto interpretativo significativo e rilevante».
Rientrano nella prima categoria, ad esempio, le spese dell’ex assessore regionale Pdl Luigi Fedele per cene e pranzi al ristorante del figlio Diego. «Il fine personale, non compatibile con quello istituzionale», si desume dal fatto che i convivi erano «finalizzati a incrementare il prestigio politico» di Fedele e a «favorire economicamente» il figlio. Fedele è stato condannato a 5 anni, si ricorderà.
MAZZANCOLLE
Analogamente, restando in campo enogastronomico, rientra nella categoria delle spese inconferenti «il pasto personale dell’importo di 250 euro, avente ad oggetto la consumazione di mazzancolle alla catalana». Si tratta di una delle spese improprie attribuite all’ex assessore regionale Alfonso Dattolo, Udc, condannato a 4 anni e 8 mesi e decaduto, per effetto della legge Severino, dalla carica di sindaco di Rocca di Neto. Spese per jeans o per scivoli piuttosto che per l’acquisto di un televisore sono state, analogamente, ritenute inconferenti dai giudici.
LIBRI E SITI WEB
Rientrano, invece, in quelle di “studio e documentazione” le spese dell’ex governatore Agazio Loiero, componente del gruppo Autonomia e Diritti. Si trattava, in gran parte, di “plurimi volumi”. I titoli acquistati dal dotto Loiero erano «riconducibili alla politica, a questioni di attualità, trattandosi, come si può osservare dallo studio delle ricevute, di saggi». Singolare la posizione dell’ex consigliere Francesco Sulla, che aveva restituito somme per oltre 16mila euro e per il quale i funzionari riconoscevano un disavanzo a suo «svantaggio». Inoltre, i funzionari hanno ammesso di non aver svolto verifiche sulla natura dell’attività svolta da un sito web da lui finanziato che, secondo l’accusa, era volto a promuovere la figura politica di Sulla e non l’attività istituzionale. Una delle accuse crollate.
LA DIFESA
La tesi difensiva, che ha retto in buona parte, è quella delle spese non eccentriche ma in favore dell’attività del gruppo di appartenenza. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Giuseppe Albanese, Sergio Campanella, Luigi Colacino, Nico Dascola, Antonietta De Nicolò, Gaetano De Sole, Vincenzo Ioppoli, Vittorio Manes, Rosario Milicia e altri.
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