Ambiente

Riforma Cartabia, impatto ancora da valutare

Il 28 febbraio segnerà il secondo anniversario dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, presentata come una svolta per ottenere la “semplificazione, speditezza e razionalizzazione” del processo civile, rendendolo così idoneo a garantire gli stessi standard di efficienza assicurati nei principali Paesi europei. Il bilancio, però, quantomeno ad oggi, non appare così positivo come auspicato dal legislatore.

Da un lato, la Riforma si è scontrata con una realtà complessa, caratterizzata da atavici limiti strutturali ed organizzativi del “sistema giustizia” e da carenze di organico di magistrati rispetto al numero di controversie pendenti; problemi, questi, che non possono certo essere risolti tramite una mera modifica del c.p.c.

Dall’altro, alcune scelte di fondo operate dalla Riforma, specie riguardo al nuovo assetto del processo di cognizione, non appaiono particolarmente felici. Ed il Correttivo, entrato in vigore nel novembre 2024 con l’intento di risolvere “difficoltà applicative e contrasti interpretativi”, si è rivelato un’occasione parzialmente persa, perché non ha inciso sui principali nodi problematici già emersi nella prassi con riferimento al processo di cognizione.

Ad esempio, la prassi ha subito bocciato il rito “semplificato”, che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto diventare il nuovo rito di elezione per le cause non particolarmente complesse, garantendo tempi di definizione più brevi. In realtà, nella pratica è stato molto poco utilizzato sicuramente per i tempi incerti, e sovente troppo lunghi, per la fissazione della prima udienza; altro elemento che ne ha frenato l’impiego è l’incertezza sulla possibilità per il ricorrente di poter controreplicare alle difese avversarie con apposita memoria, rimessa all’esistenza di un “giustificato motivo”, sull’esistenza del quale le interpretazioni erano discordi. Il Correttivo ha chiarito che il giudice dovrà ora concedere termini per memorie “quando l’esigenza sorge dalle difese della controparte”; così facendo, l’incertezza è stata ridotta, ma il presupposto è stato circoscritto. Per incentivare l’uso del semplificato sarebbe forse stato più utile prevedere il diritto di replica delle parti a seguito di semplice richiesta, oltre a prevedere un dimezzamento del contributo unificato (come era per il “vecchio” processo sommario”).

Altro elemento critico subito emerso nella prassi con riferimento al processo ordinario di cognizione è stata la fase introduttiva, con l’anticipazione delle verifiche preliminari e degli scambi delle memorie prima della udienza iniziale. Questa anticipazione (di scarsa utilità per l’accelerazione dei tempi) ha costretto il giudice ad adottare una serie di delicati provvedimenti “in solitaria”, senza contraddittorio tra le parti, che per altro come rilevato anche dalla Consulta (C. Cost. n. 96/2024) può comunque essere instaurato dal giudice pur nel silenzio della legge. Il Correttivo non è intervenuto su questo delicato tema per adattare il c.p.c. all’insegnamento della Corte costituzionale, nè ha riformulato i brevissimi termini previsti per le memorie che hanno nella prassi reso estremamente difficile per le parti e i loro difensori predisporre le proprie difese (si pensi all’ipotesi di complesse perizie tecniche a cui si è costretti a rispondere con una controperizia in soli 10 giorni).


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