Riammissione in servizio del personale scolastico cessato: domanda entro il 15 gennaio

Il personale dirigente, docente, educativo e ATA della scuola cessato dal servizio può presentare domanda di riammissione in servizio entro il 15 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall’articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall’articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
Le modalità operative sono disciplinate dalle circolari ministeriali n. 194 del 20 luglio 1990 e n. 155 dell’11 giugno 1991.
La domanda
La domanda di riammissione in servizio deve essere presentata nel rispetto delle indicazioni contenute nelle circolari ministeriali sopra richiamate e deve riportare in modo completo:
- i dati anagrafici dell’interessato;
- la sede di titolarità precedente alla cessazione dal servizio;
- per i docenti della scuola secondaria, la classe di concorso di appartenenza al momento della cessazione;
- per il personale ATA, il profilo professionale di appartenenza al momento della cessazione;
- la causa della cessazione dal servizio;
- i motivi per cui viene richiesta la riammissione, con la possibilità di allegare eventuale documentazione ritenuta utile ai fini delle valutazioni necessarie per l’adozione del provvedimento;
- le preferenze relative alle sedi della provincia di interesse;
- l’assenso o il diniego ad accettare un’eventuale assegnazione d’ufficio, in caso di indisponibilità delle sedi richieste;
- un recapito per eventuali comunicazioni.
A chi presentare la domanda
La domanda deve essere presentata entro il 15 gennaio:
- dal personale docente, educativo e ATA, all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui è ubicata la provincia prescelta e al dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale della stessa provincia;
- dai dirigenti scolastici, alla Direzione scolastica regionale prescelta.
Il provvedimento di riammissione in servizio, in caso di esito positivo, ha decorrenza dall’anno scolastico successivo alla data di emissione.
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