Regione Sardegna, la Consulta Costituzionale dichiara illegittime alcune norme su edilizia e urbanistica
Roma
Depositata la sentenza
La Corte costituzionale, con una sentenza depositata oggi, ha esaminato numerose questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti di diverse disposizioni della legge della Regione Sardegna n.18/2025 in materia di edilizia e urbanistica: le questioni hanno riguardato, in particolare, il rispetto dei limiti posti dallo statuto speciale per la Sardegna e dalle norme statali qualificabili come norme di riforma economico‑sociale. A renderlo noto l’AGI.
La Corte, in particolare, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale che ricomprendeva tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli “ampliamenti volumetrici realizzati all’interno della sagoma esistente” e ha accolto, inoltre, le censure aventi ad oggetto la disciplina regionale della “totale e della parziale difformità degli interventi edilizi”, dichiarando illegittime le relative definizioni fondate su “soglie quantitative rigide”.
Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono stati riscontrati nella normativa regionale in materia di “sanatoria degli abusi edilizi più gravi, per l’illegittima possibilità di consentire – spiega la Consulta – in funzione dell’ottenimento del titolo in sanatoria, interventi correttivi non previsti dalla normativa statale”.
È stata inoltre dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che consentivano “deroghe generalizzate ai requisiti igienico‑sanitari di aeroilluminazione stabiliti dal decreto ministeriale del 5 luglio 1975”, per violazione dell’articolo 32 della Costituzione, e di quella che consentiva deroghe ‘ex lege’ alle “distanze minime di protezione del nastro ferroviario per interventi edilizi di riqualificazione energetica”, “contrastando con la disciplina statale che subordina ogni deroga a una valutazione puntuale e caso per caso da parte delle autorità competenti”.
La Corte ha poi annullato la disposizione regionale che manteneva “l’obbligo di dotazione minima di parcheggi anche per i mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti all’interno della stessa categoria funzionale”. Sono state invece ritenute “non fondate” le questioni relative alla disciplina degli interventi sugli immobili oggetto di condono edilizio, nella parte in cui la legge regionale limita tali interventi ai lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione non comportanti aumenti volumetrici.
La Corte ha inoltre esaminato la disciplina regionale degli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone omogenee A o di particolare pregio storico e paesaggistico: le relative questioni sono state dichiarate “non fondate”, in quanto la normativa regionale non introduce deroghe espresse agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica.
Tali interventi, spiega Palazzo della Consulta, restano pertanto consentiti “solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla disciplina statale e dalla pianificazione vigente”. Le restanti questioni promosse sono state, infine, dichiarate “inammissibili”. (AGI)
Le dichiarazioni dell’assessore regionale Spanedda
“La sentenza della Corte costituzionale è stata pubblicata oggi e una valutazione approfondita richiederà ulteriori analisi tecniche e giuridiche, ma da una prima lettura arriva la conferma da parte della Corte della correttezza di parte delle scelte a fondamento della legge regionale 18 del 2025”. Lo dichiara Francesco Spanedda, assessore regionale degli Enti locali e Urbanistica.
“Su 14 tra i punti sollevati dal Governo”, osserva Spanedda, “la Corte riconosce in diversi casi la correttezza dell’impianto normativo regionale, mentre su altri vengono rilevati profili di illegittimità costituzionale”.
Le questioni oggetto di censura riguardano prevalentemente disposizioni di semplificazione procedurale o interpretativa introdotte dalla Regione a favore di cittadini, professionisti e imprese. La Corte ha ritenuto prevalente l’esigenza di uniformità della disciplina nazionale.
“Restano invece confermate alcune misure considerate particolarmente rilevanti per cittadini ed enti locali”, prosegue l’assessore. “Tra queste”, sottolinea Spanedda, “la disciplina sul mutamento di destinazione d’uso, compresa la non necessità del ricalcolo degli standard urbanistici nei passaggi da volumi connessi a volumi abitativi. Una previsione attesa dai Comuni, che consente di semplificare numerosi procedimenti senza alterare gli equilibri urbanistici”.
Significativa anche la conferma dell’impostazione regionale sugli standard minimi di superficie e altezza degli alloggi, con il richiamo alla necessità di garantire adeguati requisiti igienico-sanitari, a differenza di quanto disposto dal Salva Casa nazionale.
La sentenza conferma, inoltre, la disciplina regionale sugli immobili condonati, per i quali la normativa sarda prevede come massimo intervento la ristrutturazione con demolizione nel rispetto di volume e sagoma.
Esito favorevole anche per l’articolo 15 relativo alle opere eseguite in assenza di Scia o in difformità dalla stessa. “La Regione”, conclude Spanedda, “continuerà a lavorare per coniugare semplificazione amministrativa, tutela del territorio e qualità urbana, nel quadro delle prerogative riconosciute all’autonomia speciale della Sardegna. Di fatto questa sentenza pone importanti freni all’ennesimo tentativo da parte dello Stato di limitare la nostra potestà legislativa sulle materie di nostra competenza”.
Giovedì, 21 maggio 2026
©Riproduzione riservata
Source link




