Reggio, processo “Theorema-Roccaforte”: assolto Stefano Sartiano. “Non è stato un imprenditore riferimento della ‘ndrangheta”
Non è stato un imprenditore riferimento della ’ndrangheta; né lo strumento attraverso cui la cosca Libri si inseriva nell’accaparramento di appalti e gestione del commercio di generi alimentari. Con queste conclusioni la Corte d’Appello di Reggio ha assolto con formula piena «per non aver commesso il fatto» il reggino Stefano Sartiano, tra i principali imputati del processo “Theorema-Roccaforte”.
I giudici di secondo grado, che hanno ribaltato la pesantissima condanna inflitta in primo grado, hanno accolto la tesi difensiva, sostenuta dagli avvocati Marco Gemelli e Pierpaolo Emanuele, e nelle motivazioni argomentano perchè siano cadute tutte le accuse: «Gli esiti dell’istruttoria dibattimentale non consentono alla Corte di ritenere dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio il ruolo di partecipe e collaboratore di Chirico Filippo, sfruttando l’appartenenza associativa per imporre sul territorio le proprie attività imprenditoriali».
Decisivo il lavoro difensivo in primo grado svolto dal penalista Marco Gemelli: «Le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado, laddove gli imprenditori clienti del Sartiano hanno escluso che vi fosse stata imposizione delle forniture ortofrutticole o dei lavori edili, chiarendo di averlo preferito per motivazioni commerciali di opportunità o di convenienza economica o ancora di amicizia, per come confermano gli esiti delle intercettazioni». Per la Corte d’Appello non hanno retto le dichiarazioni accusatorie del collaboratore Stefano Liuzzo che lo aveva descritto come «un generale della cosca Libri» riferendo in merito ad una sua presunta egemonia mafiosa nel settore dei lavori edili nei quartieri di Spirito Santo e Sant’Anna «non possono reputarsi adeguatamente riscontrate e riferibili con certezza al periodo coperto dalla contestazione». La difesa ha infatti dimostrato, come si legge nella sentenza “Theorema-Roccaforte”, «come gli esiti intercettivi offerti a riscontro del collaboratore sono stati fatti oggetto di un’interpretazione parziale e, per certi versi, distorta».
Argomenti per cui i giudici di piazza Castello hanno concluso: «A fronte di un quadro probatorio così gravemente frammentato ed equivoco, che si presta a letture alternative anche di natura lecita, non può dirsi raggiunta la dimostrazione al di la di ogni ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’imputato, che pertanto va mandato assolto».
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