Reati sessuali, il regime transitorio della Cartabia va alla Corte Costituzionale
Va all’attenzione della Consulta il regime transitorio previsto dalla riforma Cartabia per i reati di violenza sessuale, connessi con la violenza privata. La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 22740/2026, considera non infondati i dubbi di costituzionalità dell’articolo 85, commi uno e due del Dlgs 150/2022.
Norma transitoria nel mirino
Nel mirino dei giudici è finita la norma transitoria, secondo la quale, per i fatti commessi prima del 30 dicembre 2022 – data di entrata in vigore della riforma -, l’eventuale mutamento di regime del reato connesso, nello specifico la violenza privata (articolo 610 del Codice penale), ora procedibile su querela, non fa perdere al reato di violenza sessuale (articolo 609-bis del Codice penale) la procedibilità d’ufficio. Una tutela per la vittima – tesa a evitare che l’estensione della querela ai reati minori travolga quelli più gravi – che rischia però di entrare in rotta di collisione con il principio di irretroattività della legge penale meno favorevole al reo.
Principi costituzionali già oggetto di esame da parte della Consulta. Con la sentenza 123/2025 il giudice delle leggi ha, infatti, chiarito che, qualora una modifica normativa trasformi un reato da procedibile d’ufficio a procedibile a querela, la nuova disciplina si applica retroattivamente se più favorevole al reo. Salvo che la persona offesa non abbia già manifestato la volontà punitiva sporgendo denuncia o costituendosi parte civile, cosa che, nel caso esaminato dalla Corte remittente, non era avvenuta per la violenza privata.
Un verdetto che aveva riguardato un procedimento nel quale l’imputato era accusato di atti persecutori, in connessione a un danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede. La Consulta aveva bollato illegittimo l’articolo 85, comma 2-ter del Dlgs 150/2022 per l’irragionevole deroga al principio di retroattività della lex mitior.
Source link




