Società

Quattro minuti per decidere un anno intero, il TAR respinge il ricorso dei genitori contro la bocciatura da sei insufficienze: “Rapidità dello scrutinio non viola le regole”. SENTENZA

Al centro della controversia, un adolescente bocciato nel giugno 2021 durante l’anno della didattica a distanza, il cui futuro scolastico è stato deciso in poco più di quattro minuti di discussione collegiale. I genitori avevano sfidato il sistema sostenendo che tale velocità dimostrasse una deliberazione già confezionata, senza reale confronto tra i docenti del consiglio di classe.

L’arma spuntata della pandemia: quando il Covid non basta a salvare la promozione

La strategia difensiva della famiglia si era concentrata sull’eccezionalità dell’anno scolastico 2020/2021, invocando la violazione delle Circolari Ministeriali n. 699 e n. 823 del 2021 e sostenendo che il consiglio non avesse considerato “la particolarità dell’anno scolastico trascorso, condizionato dalla nota pandemia e dalla didattica a distanza”.

Centrale nell’argomentazione era il confronto con gli studenti dell’anno precedente, che “a fronte di una sospensione delle lezioni in presenza di circa due mesi” avevano beneficiato di una promozione generalizzata.

I giudici hanno però smontato pezzo per pezzo tale impianto argomentativo, chiarendo che il confronto risultava improprio poiché “siffatta censura è prospettabile solamente in presenza di situazioni identiche” e che difficilmente possono esistere tali condizioni data “la peculiarità della situazione di ogni anno scolastico e di ogni studente”. La pandemia, insomma, non può diventare un salvacondotto automatico per chi accumula lacune formative importanti.

La sentenza che blinda l’autonomia della scuola: quando i numeri parlano più delle procedure

Il TAR della Lombardia ha respinto in blocco tutte le censure, riaffermando un principio cardine: davanti a sei insufficienze di cui tre in materie fondamentali, la rapidità dello scrutinio non inficia la validità della decisione. “Lo studente non ha raggiunto la sufficienza in sei materie” hanno precisato i magistrati, evidenziando come il consiglio di classe avesse comunque valutato “motivazione, partecipazione, impegno, autonomia, padronanza delle competenze”.

Riguardo alla questione temporale, fulcro del ricorso, il tribunale ha stabilito che si tratta di “un profilo non sindacabile in sede di legittimità”, mancando “una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di leggi o regolamenti, dei tempi da dedicare all’esame dei singoli alunni”.

La sentenza conferma che la discrezionalità tecnica dei docenti rimane insindacabile quando sostenuta da dati oggettivi, blindando così l’autonomia valutativa delle scuole anche nell’era degli scrutini digitali e delle procedure accelerate.


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