Società

quando parte il vincolo triennale?

Da quale a.s. decorre il vincolo triennale per i docenti assunti a tempo indeterminato con nomina giuridica e in attesa di decorrenza economica?

Nomina giuridica

Le nomine giuridiche sono previste dal DL n. 255/2001, il cui articolo 4 prevede che, in caso di individuazioni a tempo indeterminato dopo il 31 agosto, la presa di servizio slitta al primo settembre dell’a.s. successivo, fermi  restando gli effetti giuridici della nomina.

Conseguentemente, i docenti che saranno individuati dopo il 31 agosto 2025 da graduatorie pubblicate entro la medesima data, come indicato anche dalle istruzioni operative sulle immissioni in ruolo a.s. 25/26, saranno assunti in ruolo con nomina giuridica 1° settembre 2025 ed economica 1° settembre 2026.

Analogamente, i docenti individuati dopo il 31 agosto 2024 da graduatorie pubblicate entro la medesima data, sono stati assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica 1° settembre 2025.

Le nomine giuridiche, lo scorso anno scolastico, hanno riguardato anche le assunzioni effettuate entro il 31/12 da GM pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12/2024. Vedremo se saranno previste anche per il 25/26.

Vincolo

I docenti neoassunti in ruolo, a prescindere dalla decorrenza della nomina, sono soggetti al vincolo previsto dall’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e dall’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, secondo cui i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24,  devono permanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre annicompreso il predetto anno di prova. 

Il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero, nonché ai beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE.

Durante i tre anni di vincolo, è possibile comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare – ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21 – supplenze, per cui si abbia titolo, su posto intero al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso/tipologia di posto/grado di istruzione diversi da quelli di titolarità, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.

Evidenziamo che, nonostante il vincolo, possono in ogni caso presentare domanda di trasferimento/passaggio, utilizzazione e assegnazione provvisoria interprovinciale i docenti rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nei CCNI 25/28 sulla mobilità e sulle assegnazione provvisorie/utilizzazioni.

Anni utili

Gli anni utili al vincolo sono indicati nel CCNI mobilità e nel CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/28, stando ai quali si calcolano nel triennio (oltre, naturalmente, agli anni svolti nella scuola di assunzione):

  • gli anni di servizio svolti in utilizzazione o assegnazione provvisoria;
  • gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21, successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
  • l’anno di servizio con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo svolto dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
  • l’anno di servizio con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo svolto dai docenti non abilitati assunti a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’abilitazione;
  • gli anni in cui l’anno di prova è stato differito;
  • l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Decorrenza giuridica

Tra gli anni utili al vincolo non può non computarsi anche l’anno di decorrenza giuridica della nomina, anno da cui gli interessati sono assunti in ruolo. Del resto, nelle disposizioni normative sopra richiamate (art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e dall’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017) e nei sopra citati CCNI 25/28 non è specificato che il vincolo inizi dalla decorrenza economica della nomina e non si parla di effettivo servizio.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Nel 2023/2024 (a metà settembre per la precisione) con lo scorrimento delle graduatorie GM22 ho ricevuto l’assunzione con nomina giuridica per la mia classe di concorso. Nel 2024/2025, con nomina economica, ho invece svolto l’anno di formazione e prova e ottenuto la conferma dell’immissione in ruolo. Vi chiedo: giacché la nomina giuridica è antecedente alla nomina economica, il vincolo triennale da neoimmessa da che anno devo calcolarlo? Inoltre quest’anno ho ottenuto il trasferimento con la deroga genitore over 65; vi chiedo nel 2025/2026 che anno di vincolo devo calcolare? Ringrazio anticipatamente

Il vincolo decorre dall’a.s. 2023/24 (anno della nomina giuridica) e riguarda i seguenti anni scolastici: 2023/24, 2024/25 e 2025/26.  Pertanto, il 2025/26 è l’ultimo anno scolastico di vincolo e la lettrice potrà presentare domanda nel corso dello stesso per l’a.s. 26/27, senza fruire di deroga.

Quanto al trasferimento, se lo stesso è stato ottenuto su una delle preferenze puntuali (scuole) espresse nella domanda, la lettrice sarà sottoposta al relativo vincolo triennale, che comunque supera con la deroga per il genitore over 65.

Le risposte ai quesiti

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