Società

Quando l’assenza non basta: il TAR smonta la bocciatura automatica di una studentessa e ordina alle scuole di spiegare davvero le loro scelte sulla non ammissione

Pronunciandosi su ricorso relativo alla non ammissione alla classe successiva di una studentessa per il superamento del limite massimo di assenze, il TAR Puglia, con la sentenza n.1292/2025, depositata lo scorso 10 settembre, ha analizzato in profondità la normativa scolastica.

L’art. 6 del decreto legislativo 62/2017 sancisce che nella scuola secondaria di primo grado la promozione costituisce regola generale; la bocciatura è eccezionale e può essere deliberata solo mediante adeguata motivazione. Viene ribadito come il raggiungimento dei livelli di apprendimento, anche se parziale, richieda una valutazione complessiva e non automatismi legati a insufficienti risultati. Il mancato raggiungimento del requisito minimo di frequenza, previsto dall’art. 14 del d.P.R. 122/2009, può essere oggetto di deroghe in caso di assenze documentate e continuative, purché sia garantita la possibilità di valutare comunque l’alunno.

Le motivazioni del TAR: istruttoria carente e necessità di giudizio individuale

La sentenza chiarisce che la sola presenza di numerose assenze non può giustificare in modo automatico la mancata ammissione. Il TAR evidenzia come nel caso trattato la studentessa abbia dimostrato un rendimento scolastico complessivamente positivo, con voti in larga parte superiori alla sufficienza e una condotta adeguata. La motivazione formalmente addotta – le assenze e le scarse occasioni di valutazione – risulta insufficiente se non si considera il profitto conseguito e le circostanze personali, tra cui le problematiche di salute e l’attivazione di un piano didattico personalizzato. Il Tribunale sottolinea la necessità di formulare un “giudizio prognostico” sulle opportunità di recupero, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa.

Effetti della decisione

Il ricorso è stato accolto e l’Amministrazione scolastica dovrà procedere a un nuovo scrutinio finale entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. In attesa della rivalutazione, viene consentita la frequenza dell’anno successivo alla studentessa, sottolineando l’importanza di non compromettere il percorso scolastico in caso di profitto dimostrato.


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »