Puglia

Procura generale fa ricorso in Cassazione

La Procura generale presso la Corte d’appello di Bari non condivide il parere dei giudici della terza sezione, che alcuni mesi fa hanno assolto la docente 49enne del Barese Daniela Casulli, conosciuta come la ‘sexy prof’ per essersi fatta filmare mentre aveva rapporti sessuali con due minorenni. E per questo ha presentato ricorso in Cassazione, cercando in tal modo di annullare la sentenza di secondo grado che, il 18 ottobre scorso, aveva già ribaltato la decisione di primo grado. A luglio 2024, infatti, Daniela Casulli era stata condannata a 7 anni e 3 mesi di reclusione per due episodi di produzione di materiale pedopornografico e per una vicenda di corruzione di minorenne.

Secondo l’accusa avrebbe adescato minorenni, sui social e nelle chat, con i quali avrebbe avuto rapporti sessuali in un b&b nel centro di Bari, facendosi filmare. Ma, accogliendo le richieste del difensore, l’avvocato David Terracina, i giudici della Corte d’appello hanno assolto la donna, con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’. “Il giudizio della Autorità Giudiziaria deve essere solo tecnico e ogni valutazione di carattere morale in ordine ai costumi sessuali della imputata – continuano nella premessa i giudici – deve rimanere fuori dall’ambito della cognizione di questa Corte”.

Le indagini partirono dalla denuncia di genitori incappati nei video di incontri sessuali tra lei e un 15enne, scambiati tra i ragazzi anche tramite i social. Circostanza che, a parere della difesa, non conferma l’accusa di aver ‘istigato’ o aver collaborato alla produzione e diffusione del materiale pornografico ma, al contrario che lei ne sia stata vittima. Per la Corte non vi sarebbero elementi per ritenere che “la Casulli abbia voluto consapevolmente realizzare o concorrere a realizzare un video porno che comportasse, anche attraverso la successiva diffusione dello stesso, una degradazione e mercificazione del minore ripreso – spiegano – secondo quanto è emerso dalla documentazione prodotta dalla Casulli è ipotizzabile che il minorenne costituitosi parte civile, lungi dall’apparire come un soggetto fragile e indifeso, da tutelare contro l’abusiva diffusione di proprie immagini intime, si sia reso autore egli stesso della cattura di immagini relative ad un suo rapporto sessuale con altra ragazza”.

Entrambi i video, di pochi secondi, “sono il risultato di una iniziativa estemporanea di un altro minore presente sul posto e pure partecipe dell’attività sessuale espletata nella circostanza. Tale iniziativa estemporanea, nata in un contesto di estrinsecazione collettiva dell’attività sessuale da parte di tutti e tre i presenti sul posto – concludono – è stata attuata con immediatezza, in modo assai agevole e fugace, grazie alla disponibilità di un semplice cellulare che come è noto costituisce uno strumento assai diffuso per realizzare video e immortalare momenti.

In tale contesto di valido consenso espresso dal minore 15enne al compimento dell’atto sessuale, di partecipazione collettiva all’attività sessuale e di estemporanea e fugace videoripresa di un momento di tale attività sessuale, appare ragionevole la convinzione della Casulli che la videoripresa dell’atto sessuale fosse essa stessa espressione di un momento dell’attività sessuale in atto ed estrinsecazione della libertà sessuale attraverso la videoripresa di momenti di vissuta intimità, in un contesto privato, destinato a rimanere tale”.




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