Potrebbe danneggiare il minore, no al secondo cognome. C’è sentenza
Secondo un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (ordinanza 23905/2025), l’aggiunta del cognome paterno al figlio, riconosciuto successivamente alla madre, non è automatica e può essere negata se rischia di arrecare danno al minore. Lo rende noto in un articolo il Sole 24 Ore. Nel caso esaminato, un padre, assente per anni dalla vita della figlia, aveva chiesto l’affidamento condiviso e l’integrazione del proprio cognome a quello materno. Le corti di primo e secondo grado avevano respinto queste richieste, rilevando la scarsa consapevolezza dell’uomo sulle esigenze della bambina e la sua limitata partecipazione ai percorsi di sostegno alla genitorialità.
La Cassazione ha confermato l’affidamento esclusivo alla madre, sottolineando la tutela dell’interesse morale e materiale della minore e l’inidoneità paterna, che non conosceva adeguatamente la figlia e non aveva rispettato gli obblighi di mantenimento. Ai sensi dell’articolo 262 del Codice civile, il riconoscimento tardivo può portare all’aggiunta del cognome paterno solo se non comporta pregiudizi al minore o non lede la sua identità consolidata socialmente con il cognome materno. In sostanza, la sentenza ribadisce che il semplice legame biologico non è sufficiente per esercitare pienamente la responsabilità genitoriale.
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