Potenza Picena, la Panda investe un tasso in autostrada, trauma cranico per un 19enne. Confermato (10 anni dopo) il risarcimento al passeggero

POTENZA PICENA L’auto investe un tasso in A14, il colpo provoca un trauma cranico al ragazzo seduto sul sedile posteriore che fa causa alla società Autostrade per l’Italia per ottenere il risarcimento. In primo grado il giudice gli riconosce un risarcimento di 16mila euro, tra danno subito e spese mediche sostenute, la società impugna la sentenza, ma i giudici della Corte d’Appello confermano la decisione del giudice di primo grado.
La ricostruzione
L’incidente era avvenuto il 12 febbraio del 2016, una Fiat Panda con a bordo tre persone stava percorrendo l’A14 in direzione di Ancona quando, all’altezza del territorio di Potenza Picena, aveva investito un tasso che improvvisamente aveva attraversato la strada. Nell’impatto il ragazzo seduto sul sedile posteriore, un civitanovese all’epoca 19enne, riportò un trauma cranico e fu trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Il giovane, tramite l’avvocato Sabina Bidolli citò in giudizio la società che gestisce la rete autostradale chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Dal verbale redatto dalla polizia stradale e dalle testimonianze acquisite il giudice di primo grado stabilì che l’urto con l’animale selvatico era avvenuto in modo improvviso ed inevitabile, in condizioni di scarsa visibilità notturna, e che la condotta di guida del conducente risultava esente da profili di colpa. Al contrario, sarebbero state inadeguate le misure preventive adottate dal gestore, anche in considerazione dell’assenza di idonea segnaletica di pericolo.
Riconosciuto il risarcimento, Autostrade per l’Italia impugnò la sentenza in Appello, contestando le conclusioni della consulenza tecnica medico-legale disposta in primo grado, sostenendo che non ci fosse la prova che l’urto tra l’auto e l’animale di piccola taglia avesse generato, all’interno dell’abitacolo, un contraccolpo di intensità tale da provocare lesioni personali agli occupanti del veicolo (i danni all’auto erano stati modesti, il conducente non aveva perso il controllo del mezzo e non si erano attivati gli airbag), ma se così fosse stato, l’unica ipotesi idonea a giustificare le lesioni era che il giovane non indossasse o indossasse in modo scorretto la cintura di sicurezza. Diversamente, per i giudici la documentazione sanitaria prodotta e la Ctu dimostrano sia il nesso causale tra l’incidente e la lesione riportata dal giovane sia che questa fosse compatibile con l’uso della cintura.
Per la Corte d’Appello quelle della società sarebbero una «critica valutativa, priva di idoneo supporto probatorio» (per il nesso causale) e «mere congetture sganciate da qualsiasi dato obiettivo» (per il mancato uso della cintura). Sentenza integralmente confermata.




