Umbria

Più assessori nelle regioni ‘piccole’ e medie, la Camera approva la proposta di legge: cosa cambia per l’Umbria


Più assessori regionali per le Regioni piccole e ‘medie’. Dopo il via libera di Palazzo Madama arriva anche quello di Montecitorio. Nel pomeriggio del 6 agosto la Camera ha approvato la proposta di legge dei capigruppo di maggioranza in Senato – Malan, Romeo, Gasparri e Biancofiore – “Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità”. 

Più assessori regionali

Il testo approvato permette alle Regioni “con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti” di aumentare “fino a due unità” il “numero massimo degli assessori regionali”. Per quanto riguarda il numero di consiglieri regionali il testo aggiunge “all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” questo periodo: “Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo”. E ancora: il testo aggiunge anche che “ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale”. 

La proposta di legge approvata dispone anche che “ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell’indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di atte stazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera”. E ancora: “Le regioni – recita il documento – possono adeguare, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Le modifiche riguardano quindi le Regioni Calabria, Sardegna, Liguria, Marche, Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta

Cosa cambia per le incompatibilità e per gli incarichi

Non è finita. La proposta di legge approvata abroga anche l’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

L’articolo disponeva che “a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico, ovvero nell’anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: gli incarichi amministrativi di vertice della regione; gli incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale; gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale”. L’articolo disponeva anche “a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima

popolazione; gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano

ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi”.


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