Permessi per la formazione: quanti giorni si possono chiedere, il Dirigente può negarli?

Il tema dei permessi per la formazione del personale docente continua a essere oggetto di interpretazioni contrastanti nelle istituzioni scolastiche. In particolare, il conflitto si concentra attorno a due questioni strettamente connesse: da un lato, la possibilità per il Dirigente Scolastico di negare l’autorizzazione alla partecipazione ad attività formative; dall’altro, la legittimità della richiesta di recupero delle ore di servizio non svolte durante tali attività. Per affrontare correttamente il problema è necessario abbandonare sia l’idea della formazione come concessione discrezionale da parte del Dirigente Scolastico, sia l’impostazione opposta che la considera un diritto esercitabile senza alcun limite organizzativo.
Sommario
La formazione nella normativa e a livello contrattuale: in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale
Il punto cardine della formazione, come è risaputo, è da rinvenire nella legge n. 107/2015. L’art. 1 c. 124 prevede che la formazione in servizio dei docenti di ruolo sia obbligatoria, permanente e strutturale. Già solo la definizione normativa permette di distinguere nitidamente i caratteri fondamentali.
La formazione è considerata in servizio, quindi all’interno dell’orario già previsto nel proprio contratto nazionale, senza che rappresenti un aggravio. Ciò è stato previsto all’interno del CCNL 2019-21, in cui le attività di formazione sono state ricondotte all’interno delle attività funzionali all’insegnamento.
Inoltre, è obbligatoria. Lo stesso Contratto Collettivo Nazionale, all’art. 36 c. 4, prevede infatti che la formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità. Dunque, trattasi di un elemento che abbraccia contemporaneamente la sfera dei diritti, ma anche quella dei doveri (obblighi). Ciò, ovviamente, nei limiti e con le modalità contrattualmente previste e deliberate collegialmente.
Il concetto di permanenza riconosce la continua evoluzione della professione docente: l’aggiornamento, dunque, non può mai essere episodico, bensì costante. Il continuo rinnovamento del sistema scolastico richiede un miglioramento delle competenze.
In ultimo, è strutturale. E questo rappresenta l’aspetto che può creare i maggiori fraintendimenti. “Strutturale” non significa che la formazione possa essere organizzata in modo arbitrario o sganciato dal contratto: al contrario, proprio perché strutturale, deve rispettare con rigore le fonti normative. Essa deve essere stabilmente inserita nell’organizzazione scolastica, programmata, regolata. Non può essere considerata come attività accessoria, anzi, essendo strutturale rappresenta un elemento ordinario della funzione docente. Deve essere visto come un diritto-dovere facente parte dell’essere insegnante, e non come un compito aggiuntivo per completare il proprio profilo professionale.
Lo stesso CCNL 2019-21 già menzionato, all’art. 36 c. 1, sintetizza nel modo seguente: la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
Le caratteristiche delle attività di formazione
Le iniziative a cui i docenti possono aderire devono rientrare nei percorsi ufficialmente programmati dal proprio istituto o riconosciuti a livello ministeriale. La formazione deve essere attinente al profilo professionale del docente o alle esigenze didattiche della scuola. Sinteticamente: corsi sulla propria disciplina, metodologie didattiche, inclusione, innovazione digitale o normativa scolastica rientrano normalmente tra le attività riconosciute; corsi completamente scollegati dal lavoro docente, hobby personali o iniziative di interesse generico non possono essere considerate formazione in servizio. Per poter usufruire dell’esonero dal servizio, l’attività formativa deve essere tracciata e prevedere partecipazione effettiva.
Di solito questo significa:
- iscrizione ufficiale al corso o seminario;
- attestati di frequenza o partecipazione;
- rilevazione dell’orario svolto.
Questi passaggi permettono all’amministrazione di confermare che il diritto all’esonero sia esercitato correttamente.
Il Piano di formazione elaborato dal Collegio Docenti
Un elemento centrale per definire quali iniziative possano rientrare nella formazione in servizio è il Piano di formazione del personale docente, elaborato dal Collegio Docenti. Questo strumento serve a pianificare in modo coerente e organico le attività formative per l’intero anno scolastico, garantendo che siano attinenti al PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e alle esigenze professionali dei docenti.
La partecipazione a corsi o seminari deve quindi essere valutata in relazione al piano predisposto: le iniziative incluse nel piano hanno carattere ufficiale e riconosciuto dall’istituzione scolastica, mentre attività esterne non possono automaticamente giustificare l’esonero dal servizio. In questo modo, il piano non solo orienta le scelte formative dei docenti, ma costituisce anche uno strumento di garanzia per il Dirigente Scolastico, che può verificare la coerenza tra le richieste di permesso e gli obiettivi formativi della scuola, senza ledere il diritto dei docenti alla formazione.
L’esonero dal servizio e il suo significato giuridico
Chiariti gli aspetti preliminari legati alla formazione, veniamo al nocciolo della questione. Sempre il Contratto Collettivo Nazionale, all’art. 36 c. 8, prevede per il personale docente la possibilità di fruire di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio.
Il contratto utilizza un’espressione precisa, già menzionata in precedenza: esonero dal servizio. L’esonero indica che, per il tempo della formazione, il docente è sollevato dall’obbligo di svolgere le ordinarie attività di insegnamento, pur restando all’interno della prestazione lavorativa. Esso non comporta né una riduzione della retribuzione né un’interruzione del rapporto di lavoro, ma tutela la partecipazione a un’attività qualificata come servizio professionale. In altre parole, il docente non “lascia” temporaneamente la scuola, ma esercita il proprio diritto alla formazione all’interno del quadro lavorativo previsto dal contratto. Per il Ds, questo implica che il tempo dedicato alla formazione non può essere interpretato come un’assenza volontaria da gestire o compensare con recuperi.
Da ciò discende una conseguenza chiara: le ore di lezione non svolte non sono ore “da recuperare”, perché l’assenza dalla classe non coincide con un inadempimento, ma con l’esercizio di un diritto contrattualmente previsto.
Tuttavia, è importante sottolineare che l’esonero dal servizio riguarda il docente singolarmente, mentre l’organizzazione della scuola resta una responsabilità dirigenziale. In situazioni particolari, ad esempio quando più docenti richiedono contemporaneamente di partecipare a iniziative formative, il dirigente deve comunque garantire la continuità minima del servizio, senza trasformare il diritto alla formazione in un obbligo di recupero. Riconoscere che la formazione è attività lavorativa, però, non equivale ad affermare che essa sia del tutto indifferente rispetto all’organizzazione del servizio scolastico.
Il problema organizzativo delle scuole
È proprio qui che emergono le principali difficoltà applicative in merito alla questione dei permessi. Se la partecipazione alla formazione avvenisse in modo massivo e simultaneo, la scuola rischierebbe di trovarsi in una condizione di impossibilità materiale di funzionamento. L’ipotesi, ovviamente estrema, in cui tutti i docenti in servizio chiedano di partecipare a un’attività formativa nello stesso giorno mette in evidenza un nodo irrisolto: una scuola senza docenti non può garantire né vigilanza né sicurezza, né tantomeno il diritto allo studio degli alunni. Ignorare questo dato significherebbe ridurre la normativa contrattuale a una lettura astratta, scollegata dalla realtà.
Il ruolo del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 165/2001, è responsabile della gestione unitaria dell’istituzione scolastica e del suo funzionamento. Questo ruolo non gli attribuisce un potere discrezionale illimitato sui diritti dei lavoratori, ma nemmeno lo riduce a un mero esecutore di istanze individuali. Nel caso dei permessi per formazione, il dirigente non “concede” il diritto, ma ne governa l’esercizio. È una distinzione sottile, ma fondamentale. Governare l’esercizio di un diritto non significa svuotarlo, bensì collocarlo all’interno di un quadro organizzativo compatibile con gli obblighi istituzionali della scuola.
Il Ds non può negare l’autorizzazione per ragioni generiche o per semplice disagio organizzativo. La difficoltà ordinaria di gestione non è sufficiente a comprimere un diritto contrattuale. Per intenderci: se l’assenza del docente impegnato con la formazione coincide in ore in cui la scuola non ha docenti a disposizione per provvedere alla sostituzione in una singola classe, questo non è un buon motivo per negare il permesso. Si tratta di una situazione singola, che sicuramente può essere gestita con modalità differenti.
Diverso è il caso in cui l’accoglimento simultaneo delle richieste determini una situazione di impossibilità oggettiva, tale da compromettere la sicurezza degli alunni o il funzionamento minimo del servizio. Il caso-limite, come detto, è quello per cui tutti i docenti in servizio siano impegnati in attività di formazione. Appare evidente che, in questo caso, la scuola non può funzionare.
In quest’ultima circostanza, o analoghe, l’intervento del dirigente non assume la forma di una negazione del diritto, ma di una regolazione temporale del suo esercizio, che può consistere nel:
- Differimento dell’attività. Ciò significa spostare la partecipazione alla formazione a una data successiva. Ad esempio, se un numero tot. di docenti chiedono di partecipare a un corso il 15 marzo, il dirigente può proporre ad alcuni di spostare il corso al 16 o 17 marzo, garantendo così la continuità delle lezioni senza negare il diritto alla formazione.
- Rotazione. Consiste nel creare un ordine di priorità tra docenti, per assicurare che tutti possano partecipare senza compromettere il servizio. La rotazione può basarsi su criteri oggettivi come la materia insegnata, il livello di esperienza o l’urgenza formativa.
A titolo esemplificativo: in un liceo, se X docenti di matematica e X di italiano richiedono lo stesso giorno di permesso formativo, il dirigente può stabilire che una parte dei docenti di matematica partecipino il 10 maggio e altri il 12 maggio, ruotando allo stesso modo i docenti di italiano. In questo modo, ogni materia resta coperta e nessun diritto viene leso. - Rimodulazione delle richieste pervenute. In questo modo, si ridefiniscono le modalità o l’articolazione della partecipazione per ridurre l’impatto organizzativo, ad esempio frazionando la giornata o partecipando a sessioni online se previste. Se tutti i docenti richiedono lo stesso corso intensivo, ad esempio, di sei ore in presenza, il dirigente può proporre di seguire metà corso al mattino e metà nel pomeriggio, oppure partecipare a sessioni online previste dalla stessa iniziativa formativa, garantendo così la partecipazione senza interrompere completamente le lezioni.
Va ovviamente ribadito che un’azione del genere deve configurarsi solo ed esclusivamente in situazioni estreme. Per ovviare a tali situazioni-limite, è opportuno che la stessa scuola possa dotarsi di un regolamento interno che tratti le priorità, evitando discrezionalità nella scelta.
Il recupero delle ore non è mai previsto
Se la gestione dei permessi per formazione può risultare complessa e legata alle circostanze concrete della scuola, sul tema del recupero delle ore la normativa è invece molto chiara e univoca. L’art. 36 c. 8 precedentemente esposto non fa alcun riferimento a obblighi di recupero. La norma, per la sua formulazione, qualifica la partecipazione alla formazione come servizio a tutti gli effetti, e dunque non come assenza da compensare.
Richiedere al docente il recupero delle ore non svolte significherebbe, di fatto, modificare unilateralmente il contenuto del contratto collettivo nazionale, attribuendo alla formazione una natura diversa da quella prevista dalla legge e dal contratto stesso. Il recupero trasformerebbe un diritto contrattuale riconosciuto in una prestazione aggiuntiva, imponendo un onere non previsto. In termini pratici, significherebbe fare pagare al docente, in termini di ore aggiuntive di lezione, ciò che invece costituisce attività lavorativa già riconosciuta.
In altre parole, il recupero non può essere utilizzato come strumento di compensazione organizzativa, anche in presenza di criticità nella gestione contemporanea di più richieste di permesso. Introdurre tale pratica significherebbe comprimere un diritto contrattuale, alterando il rapporto tra il docente e l’amministrazione scolastica. L’esonero dal servizio, infatti, tutela proprio il fatto che la formazione rientra nell’orario lavorativo, ed è quindi già “computata” come prestazione effettiva, senza necessità di alcuna compensazione.
Conclusioni
Dunque, emerge con chiarezza che la formazione dei docenti è un diritto-dovere riconosciuto e tutelato dalla normativa, che va esercitato nel rispetto di principi organizzativi e contrattuali ben definiti. Essa non può essere considerata una concessione discrezionale del dirigente scolastico, né tantomeno trasformata in un obbligo di recupero delle ore di lezione, che la normativa contrattuale non prevede. Allo stesso tempo, il diritto alla formazione non può essere esercitato in modo tale da compromettere la continuità e la sicurezza del servizio scolastico: l’equilibrio tra esigenze organizzative e diritti dei docenti è quindi centrale.
In quest’ottica, strumenti come il Piano di formazione del Collegio docenti, l’esonero dal servizio e i meccanismi di rimodulazione delle richieste rappresentano leve concrete per conciliare le esigenze di formazione con quelle organizzative, senza ledere né i diritti individuali dei docenti né le responsabilità del dirigente scolastico.
In definitiva, la formazione dei docenti va considerata un diritto da esercitare con responsabilità, un elemento strutturale della professione docente che richiede equilibrio, programmazione e rispetto delle regole contrattuali, a beneficio sia del singolo docente sia dell’intera comunità scolastica.
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