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Permessi diritto studio 2026 docenti e ATA: sono retribuiti, criteri e modalità di fruizione [GUIDA con i Contratti regionali]

Per garantire e tutelare il diritto allo studio anche ai lavoratori del comparto scolastico, il Ministero dell’istruzione e del merito ha messo a disposizione per docenti, personale educativo e ATA permessi retribuiti di 150 ore annue individuali per frequentare attività di studio che mirano alla propria formazione didattica e professionale.

Sommario

Normativa

I permessi retribuiti per diritto allo studio sono previsti e disciplinati dal CCNL 19/21 art. 37, che rinvia ai contratti regionali per i criteri e le modalità di fruizione dei medesimi.

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Per cosa si può usufruire dei permessi

Si può usufruire dei permessi retribuiti nel caso di partecipazione (in presenza o online) a corsi finalizzati al conseguimento di:

  • un titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;



  • titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico);



  • un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;



  • un titolo di studio universitario o post-universitario.

Le ore di permesso comprendono il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, quelle per la partecipazione alle attività didattiche e quelle per sostenere gli esami che si tengono durante l’orario di lavoro: ma non spettano per la mera” attività di studio.

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Piano di assenze

Se possibile, il personale beneficiario del diritto deve con congruo anticipo (almeno 5 giorni feriali prima dell’inizio) comunicare al Dirigente scolastico della sede di servizio il calendario settimanale delle assenze, al fine di consentire una efficace riorganizzazione dell’istituzione scolastica.

Spetterà, in questo caso, al Dirigente scolastico attivare le idonee misure, atte a sopperire alla assenza del personale, docente e ATA, secondo la normativa vigente in materia di personale temporaneamente assente.Il personale infatti “ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale

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A giorni oppure ad ore?

I permessi per diritto allo studio sono fruibili dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento.

Si può usufruire dei permessi per:

  • frequentare le lezioni;



  • partecipare ad attività didattiche (tra cui il tirocinio, nei percorsi che lo prevedono);



  • sostenere gli esami.

I criteri di fruizione dei permessi per diritto allo studio sono definiti in sede di contrattazione regionale, per cui gli interessati devono leggere i CIR (ossia Contratti Integrativi Regionali) sottoscritti tra USR e OOSS della Regione di riferimento.

In linea generale, come si può leggere in diversi CIR, i permessi in esame possono essere fruiti:

  • utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;



  • utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio.

Alle due modalità succitate – in altri CIR – se ne aggiunge una terza:

  • cumulo dei permessi giornalieri.

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Certificazione del permesso

Il personale che fruisce dei permessi in questione deve presentare all’istituzione scolastica di servizio idonea certificazione relativa all’iscrizione e alla frequenza dei corsi, nonché agli esami finali sostenuti.

In caso contrario, ossia di mancata presentazione della predetta certificazione, i permessi goduti saranno considerati aspettativa per motivi personali, con obbligo di recupero delle somme percepite. Quindi, la certificazione attestante la frequenza e lo svolgimento degli esami va presentata subito dopo i medesimi o comunque entro il termine fissato dalla scuola.

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Università telematiche: permessi solo con lezioni sincrone in orario di lavoro

Per quanto riguarda le università telematiche, l’Aran chiarisce che i permessi possono essere utilizzati solo per la frequenza di lezioni sincrone, trasmesse in tempo reale, e che si svolgano durante l’orario di servizio.

Invece, le lezioni asincrone, fruibili in qualsiasi momento, non rientrano tra le attività per le quali è possibile richiedere i permessi retribuiti per il diritto allo studio. Il dipendente, per fruire del permesso, è tenuto anche in questo caso a presentare la certificazione di frequenza.

I criteri per la fruizione dei permessi, come è previsto dal CCNL 2019-21, sono definiti dalla contrattazione integrativa regionale. È possibile, quindi, che le singole regioni possano prevedere modalità di fruizione diverse, ampliando, ad esempio, la possibilità di utilizzare i permessi anche per la frequenza di webinar o altre attività formative online.

CCNL 2019-2021

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Contratti regionali

Contratto integrativo Basilicata 2024 – 2026

Friuli Venezia Giulia 2025 , 2026, 2027 –

Contratto integrativo Emilia Romagna 2025  – 2027  –

Contratto integrativo Lazio 2022 – 2024 + integrazione –

Contratto integrativo Liguria –

Lombardia Contratto integrativo 2026/28

Contratto integrativo Marche 2022 – 2023 – 2024 – i permessi studio possono essere fruiti per il raggiungimento della sede in cui si svolge il corso o in cui si deve sostenere l’esame o la tesi. A tal fine il lavoratore dovrà documentare la presenza al corso o il sostenimento dell’esame per cui è stato richiesto il permesso.

Il contratto è stato integrato con la previsione di usufruire dei permessi anche per i tirocini formativi obbligatori al corso frequentato. Leggi tutto

Sottoscritto in via definitiva il contratto integrativo regionale di integrazione del CIR 24 febbraio 2022 sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola per il triennio 2022-24 13 aprile 2023

Molise Contratto integrativo 2026 -28– 

Contratto integrativo regionale Piemonte 2024 – 27 /

Contratto integrativo Puglia 2026 – 28 – 

Contratto integrativo Sicilia 2026 – 28 ;

Contratto integrativo Umbria 2026 – 2028;

Contratto integrativo Veneto 2025, 2026, 2027 –

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