Perde la pensione per il secondo lavoro “segreto”, condannato a restituire le mensilità indebitamente percepite

Il silenzio su un secondo lavoro in corso, quando si fa domanda di pensione, equivale a dolo e non permette di trattenere i soldi percepiti indebitamente. Lo ha stabilito la Corte dei conti dell’Umbria, con una sentenza che risolve una complessa vertenza pensionistica tra un ex dipendente di Poste Italiane e l’Inps.
La vicenda ha origine nel 2009, quando l’uomo presenta domanda di pensionamento all’allora Ipost (l’ente previdenziale del gruppo Poste), dichiarando la cessazione del servizio dal 1° gennaio 2010. In quella stessa domanda, tuttavia, omise completamente di indicare che, dal 2006, era già titolare di un altro rapporto di lavoro part-time con una società privata, rapporto che proseguì ininterrottamente fino al 28 febbraio 2017.
L’Inps, subentrata all’Ipost nel 2010, inizia a erogare la pensione di anzianità. Solo successivamente, accortasi della prosecuzione dell’attività lavorativa, annulla nel 2018 il provvedimento di pensionamento con effetto retroattivo, chiedendo la restituzione delle somme erogate dall’inizio fino al febbraio 2017, per un totale di diverse migliaia di euro.
L’ex dipendente fa ricorso alla Corte dei conti, sostenendo la sua buona fede: la domanda era stata firmata nel dicembre 2009, due anni prima del pensionamento effettivo, e al momento del collocamento a riposo nessuno gli aveva chiesto di aggiornare la sua posizione. Inoltre, sosteneva che l’Inps avrebbe potuto verificare da sola, con una semplice interrogazione al sistema, la regolarità dei versamenti contributivi effettuati dal secondo datore di lavoro, scoprendo così il rapporto in essere. Infine, contestava il calcolo “al lordo” delle ritenute fiscali operato dall’Istituto per il recupero.
La Corte dei conti ha respinto quasi tutte le tesi del ricorrente, ricordando che il requisito dell’inoccupazione al momento della domanda è “elemento costitutivo indefettibile” del diritto alla pensione di anzianità, come ribadito da una consolidata giurisprudenza della Cassazione. La possibilità di cumulare in un secondo momento pensione e reddito da lavoro, infatti, non elimina l’obbligo iniziale di aver cessato ogni attività.
Sul punto cruciale della buona fede e del dolo, i giudici contabili sono stati netti. Citando numerose sentenze della Suprema Corte, hanno stabilito che “integra un dolo idoneo a determinare l’Inps a corrispondere una prestazione non dovuta anche il mero silenzio” di chi, avendo l’obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività, omette di comunicarlo, confermando il diritto dell’Inps al recupero delle somme, calcolandolo però in modo parzialmente favorevole al ricorrente, prendendo in considerazione solo il netto e non il lordo.
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