perché la mia domanda non è stata convalidata?

I vincitori non abilitati concorso PNRR1, assunti a tempo determinato nel 24/25, hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria a determinate condizioni, il mancato rispetto delle quali ha come conseguenza la mancata convalida dell’istanza.
Assegnazione provvisoria vincitori non abilitati
Le disposizioni in merito sono dettate dall’articolo 1, comma 16, del CCNI 2025/28, secondo cui i vincitori non abilitati del concorso PNRR1, assunti a tempo determinato nell’a.s. 2024/25:
- sono soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione. Tale vincolo discende dall’art. 399/3 del D.lgs. 297/95 e dall’art. 13/5 del D.lgs. 59/17 (l’anno a tempo determinato in cui si consegue l’abilitazione si computa nel triennio di vincolo, come si legge nel CCNI del 10/07/25);
- hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e possono partecipare al movimento (nonostante il vincolo), a condizione di aver conseguito l’abilitazione e di averla comunicata all’USP cui è indirizzata la domanda (quello della provincia di titolarità), entro l’11 agosto 2025. La comunicazione dell’abilitazione andava effettuata secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata);
- hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e possono partecipare al movimento, a condizione di aver conseguito l’abilitazione e di averla comunicata all’USP di destinazione (cui è indirizzata la domanda) e a quello di appartenenza (della provincia di titolarità), entro l’11 agosto 2025 nonché di rientrare in una delle deroghe di cui all’art. 1/17 del CCNI 25/28. La predetta comunicazione andava effettuata secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata);
Oltre a quanto sopra, ai fini della presentazione della domanda, i docenti in esame dovevano essere in possesso di uno dei previsti motivi per chiedere l’assegnazione:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7, della legge 104/92, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33/3 della legge 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42/5 del D.lgs. 151/2001;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
In definitiva, affinché i vincitori non abilitati del concorso PNRR1, assunti a tempo determinato nel 2024/25, hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria e possono partecipare al movimento, devono (dovevano):
- essere in possesso di uno dei motivi per presentare domanda
- aver conseguito e comunicato l’abilitazione entro l’11 agosto
- rientrare in una delle deroghe (solo in caso di domanda interprovinciale)
Condizioni deroghe
Come detto sopra, per presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, i docenti in esame dovevano rientrare in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nel CCNI 25/28, e rispettare le relative condizioni, ossia:
- allegare alla domanda il modello G, pubblicato sul sito del MIM, nel quale dichiarare la deroga fruita nonché la residenza dell’assistito o del soggetto cui ricongiungersi, che doveva essere anteriore di almeno tre mesi alla data ultima di presentazione delle istanze;
- nel caso di fruizione della deroga di cui alle lettere b), c) o d) sopra riportate, allegare alla domanda la documentazione/certificazione attestante la condizione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità);
- indicare come prima preferenza il comune o distretto sub comunale, in caso di comuni con più distretti, ove risulti residente l’assistito o la persona cui ricongiungersi. Era possibile esprimere prima del predetto comune anche singole scuole in esso presenti, fermo restando che lo stesso (comune di residenza della persona assistita o a cui ricongiungersi) andava obbligatoriamente espresso, pena il mancato accoglimento della domanda. In assenza di posti richiedibili nel comune di residenza del soggetto a cui ricongiungersi o da assistere, era obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune – anche non viciniore – che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Sono un docente vincitore del concorso PNRR1. Sono stato nominato dopo il 31.08.2024 per surroga. All’atto della nomina (ottobre 2024 ero privo di abilitazione). Ad oggi mi è stata assegnata la provincia con la relativa sede. Ho conseguito l’abilitazione, prenderò servizio il 01.09.2025 a tempo indeterminato. Vorrei chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale, usufruendo della deroga per ricongiungimento (2 figli minori di 3 anni) Posso farla? L’Ust di riferimento mi ha escluso dalla procedura…come mai? Grazie
Il lettore, come si evince dal quesito, è stato assunto con nomina giuridica 01/09/24 ed economica 01/09/2025, in qualità di vincitore non abilitato del concorso PNRR1. Pertanto, ai fini della presentazione dell’istanza e della partecipazione al movimento, lo stesso doveva rispettare le sopra indicate condizioni, che riportiamo nuovamente:
- essere in possesso di uno dei motivi per presentare domanda
- aver conseguito e comunicato l’abilitazione entro l’11 agosto
- rientrare in una delle deroghe (solo in caso di domanda interprovinciale)
Quanto detto a prescindere dalla decorrenza della nomina, considerato che il CCNI contempla la possibilità di presentazione della domanda anche per i docenti con nomina giuridica, in attesa di quella economica.
Il lettore è in possesso sia di uno dei motivi per chiedere l’assegnazione che dell’abilitazione e rientra in una delle deroghe per chiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Essendo questa la situazione e in mancanza di altre informazioni possiamo solo fare delle ipotesi per cui la domanda non sia stata convalidata:
- il lettore non ha comunicato il conseguimento dell’abilitazione entro l’11 agosto all’USP di provenienza e a quello di destinazione, come previsto dalla nota MIM dell’11 luglio 2025?
- il lettore non ha espresso la preferenza sintetica comune di residenza dei figli, come richiesto dal CCNI 25/28?
- l’iscrizione anagrafica dei figli è inferiore a tre mesi antecedenti la data ultima di presentazione delle domande? Ricordiamo che dall’iscrizione si prescinde nei soli casi di figli nati nei tre mesi antecedenti il termine ultimo di presentazione delle domande.
Consigliamo al lettore di contattare l’USP per chiedere il motivo della mancata convalida della domanda (ovvero di controllare meglio la mail e la lettera di notifica, ove generalmente sono indicati i motivi dell’esclusione).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.
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