Società

per tre anni non si può chiedere né trasferimento né passaggio

Il docente che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio in una delle scuole indicate nella domanda non potrà chiedere mobilità per tre anni scolastici.

Vincolo preferenza

Così leggiamo nell’articolo 2, commi 2 e 6, del CCNI 25/28:

2. Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità di cui al successivo art. 6. Si precisa che per richiesta puntuale di sede di cui al primo periodo del presente comma si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica. In tal modo, ai sensi dell’art. 30, comma 4, lettera a-a1), del C.C.N.L. 18 gennaio 2024, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 58, comma 2, lettera f), del D.L. 73/2021.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del presente contratto, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

6. Considerato quanto previsto dall’art. 34, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 gennaio 2024, ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie … Ecco quali

Dunque:

  • per richiesta puntuale di sede si intende la richiesta puntuale di istituzione scuola, ossia una scuola richiesta con il relativo codice meccanografico;
  • il docente che ottiene trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) non può presentare istanza di mobilità (trasferimento e passaggio) per il triennio successivo;
  • il vincolo si applica ai trasferimenti comunali, provinciali e interprovinciali nonché ai passaggi di ruolo e di cattedra provinciali e interprovinciali, ossia a tutte e tre le fasi della mobilità;
  • il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 25/28, qualora siano stati trasferiti o abbiano ottenuto il passaggio in una scuola ubicata in comune diverso rispetto a quello in cui si applica la precedenza, nonché ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (ossia soprannumerari), anche se soddisfatti su una preferenza espressa;
  • il vincolo si supera, per cui si può in ogni caso presentare domanda di mobilità, se si rientra in una delle previste deroghe, indicate nel comma 6 succitato.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una insegnante di inglese, ho ottenuto il passaggio di ruolo dal primo al secondo grado nell’as 24/25 e ho superato l’anno di prova. Sono vincolata alla scuola di titolarità per il triennio 24/27, ma vorrei chiedere il trasferimento interprovinciale per il primo grado. Posso farlo? Grazie per la risposta

La lettrice non lo specifica ma si desume che trattasi del vincolo sopra descritto. Come detto, nel caso di trasferimento o passaggio in una delle scuole indicate puntualmente (ossia con codice scuola) nella domanda, non è possibile chiedere mobilità per tre anni scolastici. Pertanto, la lettrice potrà chiedere trasferimento e/o passaggio nel corso dell’a.s. 2026/27 per l’a.s. 2027/28, a meno che non rientri in una delle deroghe summenzionate, che le consentirebbero di presentare domanda già nel corso del 25/26 per l’a.s. successivo.

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