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Pensioni scuola, in arrivo decreto e circolare: da quella di vecchiaia a Quota 103 e Opzione Donna. RISPOSTE AI QUESITI

Informativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativa alle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026. L’incontro ha definito le modalità operative per il pensionamento del personale scolastico attraverso un decreto ministeriale e la relativa circolare esplicativa. Ne parliamo con Giovanni Portuesi Anief.

Quali sono le scadenze e le modalità per la presentazione delle domande di pensionamento dal 1° settembre 2026?

La finestra per la presentazione delle domande si chiuderà:

  • il 21 ottobre 2025 per il personale docente, educativo e ATA;
  • il 28 febbraio 2026 per i dirigenti scolastici.

Le domande si presentano esclusivamente tramite la piattaforma Istanze Online (Polis), dove quest’anno sono previste sette diverse tipologie di istanza, corrispondenti alle varie possibilità normative.

Quali sono i requisiti per accedere alla pensione?

Il quadro normativo resta invariato rispetto all’anno precedente:

  • Pensione di vecchiaia: 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi.
  • Pensione anticipata (ex anzianità): 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne.
  • Opzione donna: confermata con le stesse limitazioni già in vigore (richiesta invalidità almeno al 74% o particolari condizioni soggettive).
  • Pensione anticipata flessibile (PAF, ex quota 103): 62 anni di età e 41 anni di contributi, con calcolo interamente contributivo.
  • APE sociale: prorogata per tutto il 2025, con possibilità di accesso per i lavori gravosi, tra cui rientrano i docenti della scuola primaria e dell’infanzia.

Sono previste novità normative per il comparto scuola?

No, il sistema rimane invariato. Nonostante le mobilitazioni sindacali e i disegni di legge presentati (come quello a firma Buccalo, che propone il riscatto agevolato della laurea a circa 900 euro l’anno contro gli oltre 6.000 attuali), non è stata introdotta alcuna finestra di pensionamento specifica per il personale scolastico.
I sindacati continuano a chiedere una normativa dedicata, viste le peculiarità della professione e i rischi di burnout, ma occorrerà un intervento legislativo.

È confermato il trattenimento in servizio fino a 70 anni?

La cosiddetta “riforma Zangrillo” ha introdotto questa possibilità per tutto il pubblico impiego, ma nel comparto scuola l’applicazione è complessa.

  • Non è una facoltà del lavoratore, ma solo su iniziativa del dirigente scolastico, che può proporre il trattenimento fino a tre anni per docenti impegnati in progetti particolari.
  • È previsto un limite massimo del 10% dell’organico, ma nelle scuole non esiste un vero e proprio piano triennale del fabbisogno del personale, rendendo di fatto difficile applicare la norma.
  • Mancano ancora istruzioni operative chiare. L’amministrazione ha parlato genericamente di “riflessioni tecniche”, senza fornire soluzioni concrete.

Quali criticità restano aperte sul fronte amministrativo?

Una questione irrisolta riguarda la gestione delle pratiche pensionistiche. Ad oggi, parte dell’onere ricade ancora sulle segreterie scolastiche, che devono occuparsi di procedure complesse in assenza di risorse adeguate.
I sindacati ribadiscono che la competenza dovrebbe essere esclusiva dell’INPS, non del personale amministrativo delle scuole. Lo scorso anno è stato riconosciuto un compenso forfettario per le segreterie, ma la soluzione resta parziale e insoddisfacente.

Il Ministero tiene conto dei casi di totalizzazione e cumulo nella domanda di cessazione dal servizio per pensionamento?

Sì, le casistiche di totalizzazione e cumulo sono contemplate nei modelli di domanda presenti su “Istanze Online”. Esistono sette diverse tipologie di domanda, ciascuna riferita a una specifica modalità di pensionamento: pensione di vecchiaia, ex quota 100, quota 102, quota 103 e altre opzioni specifiche. I modelli sono predisposti per includere anche le situazioni legate a cumulo e totalizzazione, che riguardano carriere frammentate tra settori pubblici, privati e professionali. Tuttavia, la gestione operativa di queste pratiche è in carico ai patronati, che curano le ricongiunzioni e l’istruttoria delle domande.

Qual è la scadenza per la presentazione delle domande di pensionamento per docenti e dirigenti scolastici?

Per i docenti, il termine di presentazione delle domande è fissato al 21 ottobre 2025. Per i dirigenti scolastici, invece, la scadenza è differita al 28 febbraio 2026.

Cosa succede se una lavoratrice ha fatto domanda per opzione donna ma poi matura i requisiti per l’APE sociale?

Nel caso in cui una lavoratrice abbia presentato domanda per l’opzione donna entro il 21 ottobre 2025, ma successivamente maturi i requisiti per l’APE sociale, potrà optare per quest’ultima. È però necessario che, entro il 31 marzo 2026, venga comunicata l’intenzione di accedere all’APE sociale, in modo che il sistema possa annullare la richiesta precedente e procedere con quella nuova.

Quali sono i requisiti per accedere all’opzione donna?

Attualmente, l’accesso all’opzione donna richiede:

  • 61 anni di età anagrafica, riducibili a 59 anni in presenza di due figli (un anno in meno per figlio, massimo due anni);
  • 35 anni di contributi previdenziali;
  • Una delle seguenti condizioni soggettive:
    • Assistenza a un familiare con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104, art. 3 comma 3;
    • Invalidità personale pari o superiore al 74%.

Quali sono i requisiti per accedere all’APE sociale?

L’APE sociale prevede:

  • 63 anni e 5 mesi di età;
  • Almeno 30 anni di contributi (specificamente per il personale della scuola);
  • Presenza di una condizione soggettiva di lavoro gravoso, come nel caso di maestre e maestri della scuola dell’infanzia e primaria.

Qual è la posizione su previdenza complementare e fondo Espero?

Il fondo Espero nasce come strumento di previdenza integrativa per il personale scolastico, costituito con la partecipazione iniziale dei sindacati rappresentativi. Fino a poco tempo fa, l’adesione era completamente volontaria. Tuttavia, per i neoimmessi in ruolo dal 2019 in poi, è stato introdotto un meccanismo di iscrizione automatica: il lavoratore viene iscritto al fondo, ma ha nove mesi di tempo per esercitare il diritto di recesso.

La posizione espressa è critica verso questo automatismo, ritenuto lesivo della libertà di scelta del lavoratore. Secondo ANIEF, sarebbe opportuno mantenere l’adesione su base esclusivamente volontaria, nel rispetto dell’autodeterminazione del personale scolastico.

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