Parco eolico a San Vito Ionio, Il Tar conferma la decisione della Regione di fare decadere l’autorizzaizone alll’installazione
Gli ambientalisti che si oppongono alla realizzazione di un nuovo “parco” eolico nel territorio di San Vito possono, almeno per ora, tirare un sospiro di sollievo. Resta infatti in piedi la decisione della Regione di far decadere l’autorizzazione alla società “Parco Eolico di San Vito srl” per l’installazione di 14 pale eoliche alte oltre 100 metri, un progetto il cui iter burocratico va avanti, tra lungaggini burocratiche e proteste dei territori, da circa 15 anni. Il Tar di Catanzaro, all’esito dell’udienza tenutasi lo scorso 11 dicembre, ha infatti emesso un’ordinanza con cui ha respinto l’istanza cautelare con cui la società aveva chiesto l’annullamento, previo accoglimento della sospensiva, del decreto con cui lo scorso 3 ottobre il dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico ed attrattori culturali, settore infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili, della Regione Calabria ha disposto la decadenza dell’Autorizzazione unica inerente, appunto, la costruzione dell’impianto avente potenza di concessione pari a 50 mw e la conseguenziale «caducazione degli effetti di tutti i provvedimenti» successivi alla Conferenza dei servizi dell’11 marzo 2019.
Il Tribunale amministrativo regionale, presieduto da Giancarlo Pennetti, «alla luce di una valutazione sommaria propria di questa fase e salvi gli eventuali approfondimenti riservati al merito», ha ritenuto che l’istanza cautelare avanzata dalla “Parco Eolico di San Vito srl” sia «sfornita del prescritto periculum in mora» perché non ha ravvisato «evidenze di un pregiudizio grave ed irreparabile ascrivibile alla sua posizione soggettiva, atteso che la parte (la società, ndr) riferisce esclusivamente esigenze di tutela dell’interesse pubblico alla produzione di energia compatibile con la tutela dell’ambiente ed esigenze di raggiungimento degli obiettivi quantitativi europei». Tale interesse pubblico, in altri termini, oltre che rappresentare un pregiudizio «del tutto ipotetico e futuro» secondo il Tar, «non inerisce “il ricorrente”» in base a quanto previsto dal Codice del processo amministrativo «né una situazione giuridica differenziata di cui lui è portatore».
A costituirsi in giudizio, oltre alla Regione difesa dall’avvocato Massimiliano Manna, era stata anche la Lipu (Lega italiana protezione uccelli) con un intervento ad opponendum redatto dall’avvocato Angelo Calzone. Rispetto al fatto che, secondo la società che per questo aveva chiesto la sospensiva, la collettività verrebbe privata di un intervento di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, azzerando l’impatto positivo ambientale indotto dal progetto, la Lipu ha rilevato che quello che viene paventato non è, secondo gli ambientalisti, «un danno concreto ed imminente né facilmente misurabile (parlare di azzeramento dell’impatto positivo ambientale dell’impianto in un bosco è quanto meno eccessivo)».
Source link