Umbria

Parapiglia in classe per una bibita: Tar annulla la sospensione


Il Tar dell’Umbria accoglie il ricorso di uno studente sospeso per dieci giorni dall’istituto Campani – Spagna di Spoleto, dopo una lite per una bibita bevuta da un compagno finita alle mani, e ne annulla la sospensione disciplinare.

I fatti La vicenda si svolge in una classe dell’isituto superiore. Al termine dell’ora, lo studente ricorrente, tornando al posto dopo essersi alzato per consegnare una verifica al professore, avrebbe notato la scomparsa dal proprio banco di una bevanda che aveva acquistato poco prima. Dopo aver chiesto ai compagni, il ragazzo avrebbe ritrovato la bottiglia vuota vicino a un altro studente. In un gesto che è stato descritto come «goliardico e scherzoso», avrebbe colpito quest’ultimo sulla testa con la bottiglia vuota con un «colpetto». La reazione, tuttavia, sarebbe stata immediata e ben più aggressiva: lo studente colpito avrebbe risposto con tre pugni alle spalle del compagno che nel frattempo stava ritornando al suo posto. L’appellante, a questo punto, avrebbe reagito ai colpi ricevuti sferrando a sua volta «un colpo» in legittima difesa, ha sostenuto di fronte al tribunale. L’intervento dell’insegnante ha placato la situazione, dando avvio alla procedura disciplinare.

Il provvedimento Il docente presente ha quindi redatto la nota disciplinare, organizzando anche un incontro tra professori, lo studente ricorrente, sua madre e tre compagni di classe testimoni della vicenda, che avrebbero confermato la versione del ricorrente. Incontro che tuttavia non sarebbe stato verbalizzato né riferito al consiglio di classe. Dalle verifiche del Tar, è emerso che il resoconto iniziale dei fatti riportato dal docente nella nota disciplinare non fosse del tutto accurato. Il professore avrebbe omesso il carattere scherzoso del primo colpo con la bottiglia vuota, oltre a non dare rilevanza al fatto che lo studente avesse reagito per autodifesa a seguito dei tre colpi ricevuti alle spalle e al collo. Il consiglio di classe aveva proposto quindi allo studente, che ha rifiutato e si è invece rivolto al Tar, di mutare i dieci giorni di sospensione, in dieci giorni «con obbligo di frequenza con attività pomeridiane in orario extrascolastico da svolgersi presso la Caritas di Spoleto a partire dal rientro dalle vacanze natalizie». Il dirigente scolastico ha quindi inviato la comunicazione ai genitori dello studente, nonostante fosse già maggiorenne, convocando poi un consiglio straordinario, che ha decretato per applicare i dieci giorni di sospensione.

Il ricorso Rifiutando le misure alternative alla sospensione, lo studente ha potuto così impugnare la decisione del consiglio di classe. I suoi legali hanno contestato ben tre violazioni: il mancato rispetto dei principi di proporzionalità ed equità; l’irregolarità nell’avvio del procedimento e carenze investigative; e la violazione dei regolamenti scolastici. Il tribunale, dopo aver valutato le prove, ha rilevato che il resoconto della scuola risultava incompleto e non considerava il fatto che lo studente sospeso avesse agito per difendersi dai colpi del compagno. Inoltre, la scuola aveva già inflitto un richiamo verbale e scritto per lo stesso episodio, violando il principio del ne bis in idem (non si può essere puniti due volte per la stessa infrazione, ndr). Il giudice ha quindi stabilito che la sospensione non rispettava i criteri educativi e proporzionali richiesti dal regolamento scolastico, annullando di conseguenza il provvedimento disciplinare.

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