obbligo di comunicre e ascoltare il paziente
La persona sottoposta al Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida. Con la sentenza 76/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 che istituzione il Servizio sanitario nazionale nella parte in cui “non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la persona sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato”.
Le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio – sostiene la Consulta – esigono che la persona sottoposta a Tso sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Per i giudici costituzionali “è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio. L’audizione della persona sottoposta a Tso da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzioni”.
L’audizione della persona sottoposta a Tso da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzioni. L’audizione – ritiene la Consulta – è presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione. In secondo luogo, svolgendosi presso il luogo in cui la persona si trova – normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura – è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale (articolo 13, quarto comma, della Costituzione) e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana (articolo 32, secondo comma, della Costituzione). In terzo luogo, costituisce uno strumento di primo contatto, che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale, ed è funzionale all’adozione, se del caso, dei provvedimenti provvisori in via d’urgenza di cui all’articolo 35, sesto comma, della legge numero 833 del 1978, rivolti, in base a una lettura costituzionalmente orientata, non solo alla conservazione del patrimonio, ma anche alla cura della persona.
Non si oppongono all’obbligo di comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e all’obbligo di audizione le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida, che deve intervenire entro quarantotto ore, ai sensi dell’articolo 35, secondo comma, della legge numero 833 del 1978, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, terzo comma, della Costituzione, in quanto si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa, ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione.
L’articolo 35 della legge numero 833 del 1978, pertanto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo: nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole ‘deve essere’, le parole ‘comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, è; nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole ‘assunte le informazioni, le parole ‘, sentita la persona interessata’; nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole ‘ne dà comunicazione al sindacò, le parole ‘e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente; La Corte costituzionale ha dichiarato, inoltre, in via consequenziale, in relazione alla proroga del Tso, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, analogamente a quanto previsto per il procedimento originario, dopo le parole ‘ne dà comunicazione‘, le parole ‘alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, è.
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