Economia

Nei contratti a termine sotto 12 mesi, un giorno di prova ogni 15 calendarizzati

Il Collegato lavoro approvato dal Senato fornisce i criteri numerici per determinare la durata del periodo di prova nei rapporti a tempo determinato. L’articolo 13 integra il Decreto trasparenza (Dlgs 104/2022) con la previsione per cui, fatte salve più favorevoli disposizioni del contratto collettivo, la durata del periodo di prova nei contratti a termine è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario. Si precisa, quindi, che il periodo di prova non può avere, in ogni caso, durata minima sotto i due giorni e viene fissato anche un tetto alla durata massima, che non può essere superiore a 15 giorni per i contratti a termine fino a sei mesi, né superiore a 30 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Decreto trasparenza

Il Dlgs 104/2022 aveva introdotto la regola per cui il periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo dovesse essere determinato in misura proporzionale alla durata e alle mansioni del contratto a termine. La norma (articolo 7, comma 2) non stabiliva, tuttavia, i criteri per determinare la durata più ridotta del periodo di prova nei rapporti a tempo determinato rispetto alla durata convenzionale prevista dai contratti collettivi in base alla categoria e al livello di inquadramento.

L’articolo 7 costituiva recepimento del principio espresso nella Direttiva UE 2019/1152 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, secondo cui «gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell’impiego». Nel considerando 28 della Direttiva era stato precisato che il principio di durata «adeguata e proporzionale» della prova dovesse essere assicurata ai rapporti di lavoro a tempo con durata inferiore a 12 mesi.

Collegato lavoro

In questo quadro normativo si colloca adesso l’articolo 13 del Collegato lavoro, che individua il criterio di calcolo attraverso cui, in applicazione del principio di proporzionalità, si determina la durata del periodo di prova nei rapporti a tempo determinato. Ogni 15 giorni di calendario matura un giorno di effettivo lavoro in prova, con la fissazione del limite minimo di due giorni e massimo rispettivamente di 15 o 30 giorni a seconda che il contratto a termine non sia superiore a sei mesi o, benché superiore, resti al di sotto dei 12 mesi.

È da notare che il limite massimo individua un numero di giorni maggiore di quello che si raggiunge con il meccanismo di un giorno di prova contro 15 giorni di calendario (ad esempio, 1 mese = 2 giorni di prova X 6 mesi = 12 giorni). Ciò implica che la durata della prova può essere prevista nel contratto di assunzione in misura più elevata rispetto al puro calcolo numerico di 1/15, purché entro il limite massimo di 15/30 giorni.


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