Muore in moto a 18 anni: la difesa dell’automobilista
di Enzo Beretta
«I fatti emersi dalle analisi tecniche non sono opinabili e descrivono una dinamica incompatibile con l’ipotesi di una manovra improvvisa o colposa dell’automobilista». È da questa considerazione che muove la difesa del 29enne accusato di omicidio stradale per l’incidente costato la vita a Giovanni Spedaletti Trabalza, 18enne di Torgiano, morto il 9 novembre 2024 dopo uno scontro avvenuto in via Ferriera, in direzione Ponte San Giovanni. Gli avvocati Marco Gentili e Nicola Barocci hanno annunciato che non chiederanno il rito abbreviato, puntando a smontare nel merito, se necessario in un eventuale processo che si terrebbe in caso di rinvio a giudizio, la ricostruzione dell’accusa.
Secondo la Procura di Perugia l’automobilista, alla guida di una Fiat Panda, ha causato l’incidente «per imprudenza, negligenza, imperizia e colpa specifica». In base all’impostazione del pubblico ministero Laura Reale, l’imputato, lungo una strada a doppio senso di marcia con una corsia per direzione, avrebbe svoltato a sinistra urtando il motociclo che lo stava sorpassando, provocando lo sbalzamento del giovane e le lesioni gravissime che ne hanno determinato la morte poco dopo il ricovero in ospedale.
Una lettura che la difesa contesta in maniera decisa, richiamando le risultanze delle analisi tecniche e, in particolare, i dati estratti dalle cosiddette scatole nere. «Secondo tali elementi il motociclista procedeva a circa 85 chilometri orari in un tratto di strada dove il limite consentito era inferiore ai 50. Non solo: la moto stava effettuando un sorpasso impegnando l’opposta corsia di marcia, in presenza di doppia striscia continua e in prossimità di un incrocio, una sequenza di violazioni che – secondo i legali – configura una manovra oggettivamente pericolosa e vietata».
«Al contrario – sempre secondo la difesa – i dati relativi all’autovettura indicano una velocità di svolta di appena 18 km/h, valore che, per mera prudenza tecnica, è stato arrotondato per eccesso a 23 km/h. Questo dato è decisivo: dimostra che l’automobilista stava effettuando una manovra lenta e progressiva, non certo improvvisa o aggressiva». In questa prospettiva assume rilievo anche il punto d’impatto tra i due mezzi, «avvenuto tra lo sportello anteriore e quello posteriore dell’auto, circostanza che indicherebbe come la svolta fosse già ampiamente iniziata, se non quasi completata».
Ulteriore profilo critico – per gli avvocati Gentili e Barocci – emerge dalla consulenza tecnica su cui si fonda l’accusa: «Il perito nominato dal pm, infatti, non afferma mai con certezza che la manovra dell’automobilista sia stata repentina, limitandosi a ipotizzare che “potrebbe” esserlo stata». Una valutazione definita generica, che non individua elementi oggettivi a sostegno e che – secondo la difesa – non può costituire base sufficiente per un’affermazione di responsabilità penale.
Il nodo centrale della vicenda – viene sottolineato – è quello della prevedibilità. «Nessun conducente può essere chiamato a rispondere penalmente per non aver previsto un sorpasso vietato, in doppia striscia continua, a velocità quasi doppia rispetto al limite e in prossimità di un incrocio». Attribuire una responsabilità all’automobilista «significherebbe introdurre una forma di responsabilità oggettiva estranea al nostro ordinamento».
Riassumendo in tre punti la versione difensiva emerge che «la condotta del motociclista è stata imprudente», «l’automobilista ha fatto una manovra regolare e lenta», «la ricostruzione accusatoria è fragile, basata su possibilità astratte e non su certezze». Il procedimento tornerà in aula il 28 aprile.
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