Multe, obblighi e divieti: ecco quelli in vigore già da oggi
La circolazione con monopattini con caratteristiche alterate (tipicamente, velocità massima superiore a 20 km/h e potenza maggiorata) rimane punita con la sanzione da 200 a 800 euro. Rispetto a tale violazione, in caso di una potenza rilevabile nominale continua superiore a 1 kW, si applicherà la confisca del veicolo.
I nuovi obblighi di “targatura” e assicurazione” sono rimandati a quando sarà emanato il Dm che stabilirà caratteristiche e modalità di attribuzione dei contrassegni identificativi (”targhini”) dei monopattini.
Limiti di velocità
Entra in vigore la modifica dell’articolo 142, comma 8: si tratta del comma che normalmente punisce il superamento dei limiti massimi di velocità per oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h con la sanzione pecuniaria da 173 a 694 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Le modifiche al Codice aggiungono che, qualora la violazione avvenga all’interno del centro abitato e per almeno due volte in un anno, gli importi salgono a 220 euro il minimo e a 880 il massimo; scatta inoltre la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.
Sempre nell’articolo 142, è da segnalare l’inserimento dell’inedito comma 6-ter, che prevede, nel caso di più violazioni dei limiti di velocità, commesse alla guida dello stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, vengano applicate le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, se più favorevoli al trasgressore. Questo beneficio dovrà essere richiesto specificamente dall’interessato.
Neopatentati
Coloro che conseguono la patente a partire da oggi, potranno guidare autoveicoli più potenti: fino a una potenza specifica di 75 kw/t (invece che 55), riferita alla tara, e per i veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, il limite di potenza massima sarà pari a 105 kW.
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