Morte soccorritrice 118, Cassazione conferma: “Era ancora viva”
Evidenzia le esigenze cautelari (il pericolo di fuga, innanzitutto, ma anche quello di inquinamento probatorio) ma si sofferma anche sugli indizi a carico di don Nicola D’Onghia, ex parroco di Turi, accusato dell’omicidio stradale della soccorritrice 32enne del 118 Fabiana Chiarappa, il 2 aprile 2025 sulla Turi-Castellana. Il provvedimento della Cassazione, che a novembre scorso ha respinto il ricorso dei difensori del prete contro la misura cautelare, riprende l’ordinanza del tribunale del Riesame, condividendone l’impostazione.
A cominciare dalla dinamica, ricostruita dal consulente del pm, che raccontava lo scivolamento della moto di Fabiana sul lato sinistro, il successivo scarrocciamento fino all’impatto con il muretto a secco, il momento in cui la 32enne si sfila i guanti e li appoggia uno accanto all’altro sulla carreggiata. Tutto prima che arrivasse la Fiat Brava condotta da don Nicola d’Onghia, che per la Procura era distratto dall’uso del telefonino, come proverebbero i tabulati telefonici. Per i giudici, la ricostruzione è confermata dai danni solo sul lato sinistro della moto, dalla lacerazione dei capi di abbigliamento della vittima (compatibili con un prolungato strusciamento al suolo) e dalle lesioni riscontrate con l’autopsia, compatibili con il “sormontamento” del corpo da parte della Fiat. Tutti elementi, dunque, che anche per i giudici romani, confermano la permanenza in vita della 32enne al momento dell’impatto con l’auto guidata dal parroco. Escluso anche il coinvolgimento dell’auto che arriva dopo la sua, come risulta dalla registrazione audio-video della telecamera. “Il Tribunale barese – si legge ancora nelle motivazioni della Cassazione – ha coerentemente individuato i profili di colpa ascrivibili al D’Onghia nella violazione degli articoli del codice della strada, chiarendone la rilevanza causale anche sotto il profilo della evitabilità dell’evento: il mancato avvistamento della vittima doveva, con elevata probabilità, essere addebitato ad una velocità di marcia superiore o alla distrazione del conducente”.




