Mondo Convenienza, il Tar del Lazio conferma la multa di 3,2 milioni per pratiche commerciali scorrette – Forlì24ore.it

Ribadite le negligenze dell’azienda nella fase post vendita – Sulla mancata consegna dei prodotti non è corretto un bonus che costringa a un nuovo acquisto
Confermata la maximulta da 3,2 milioni di euro inflitta nel marzo dello scorso anno dall’Antitrust a Iris Mobili, società titolare del marchio “Mondo Convenienza”, accusata di avere adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e di aver ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita.
L’ha deciso il Tar del Lazio con sentenza dopo che l’Autorità garante della Concorrenza e del mercato aveva contestato una complessiva pratica commerciale scorretta e aggressiva consistente nella consegna di prodotti difettosi o viziati, tali non essere idonei all’uso per il quale erano stati acquisitati, nonché nella gestione negligente dell’assistenza post-vendita, escludendo il riconoscimento della garanzia sia legale sia convenzionale, ostacolando così l’esercizio, da parte dei consumatori, dei diritti nascenti dal contratto.
Il Tar in primo luogo – come si apprende dall’Agenzia Ansa – ha respinto l’assunto della ricorrente secondo cui la scorrettezza e l’aggressività della pratica sarebbero escluse dal basso prezzo del mobilio offerto e dal fatto che nessun consumatore abbia mai lamentato di esser stato raggirato o di esser stato indotto ad una scelta commerciale che altrimenti non avrebbe preso. I giudici hanno però evidenziato come le censure proposte “siano per lo più incentrate a dimostrare la non aggressività della condotta commerciale” e “le doglianze mosse al provvedimento non sono in grado di ribaltare completamente la contestazione dell’Agcm, che resiste a quanto dedotto dalla società”.
Quanto poi alla questione della mancata consegna dei prodotti “emerge con tutta la sua evidenza la scorrettezza della condotta commerciale: difatti, è manifestamente negligente l’operato di un professionista che consegna regolarmente in maniera incompleta la merce ordinata”; e “riconoscere un buono spesa è, sostanzialmente, un aggancio che impone al cliente un nuovo acquisto”.
Relativamente, infine, al riconoscimento della garanzia del diritto di recesso e alla gestione dell’assistenza post-vendita, il Tar ha evidenziato come l’operato della società ricorrente “non sia stato conforme ai parametri normativi”, si sia limitato “ad evidenziare il notevole sforzo organizzativo, nonché l’implementazione di misure volte a rispondere in maniera ancor più rapida e precisa alle esigenze dei clienti: orbene, tali pur lodevoli iniziative non appaiono però infirmare la valutazione dell’Autorità”.
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