Società

Mobilità tra amministrazioni pubbliche: il quadro normativo su TFS/TFR. Circolare INPS

Con la circolare n. 126 del 15 settembre 2025, l’INPS ha ricostruito il quadro normativo e operativo relativo al trattamento di fine servizio (TFS) e al trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici coinvolti in processi di mobilità tra amministrazioni diverse.

La circolare chiarisce le regole da applicare nei casi di trasferimento volontario o disposto d’ufficio, distinguendo tra mobilità permanente e temporanea.

Principi generali

Il trattamento previdenziale e di fine servizio viene disciplinato in continuità, anche in caso di passaggio da un ente all’altro. L’ente di destinazione applica il proprio ordinamento, ma tiene conto dell’intera anzianità maturata, inclusa quella riscattata o riconosciuta convenzionalmente. L’ente di provenienza, a sua volta, trasferisce all’ente ricevente l’importo lordo del TFS maturato fino alla data del trasferimento, senza trattenute per eventuali oneri, che restano a carico del nuovo datore di lavoro.

Mobilità e adempimenti operativi

Le indicazioni operative variano a seconda della natura degli enti coinvolti:

  • Tra enti iscritti alle ex gestioni ENPAS o INADEL: si procede a una liquidazione unificata da parte dell’INPS, senza movimenti finanziari tra le gestioni;
  • Da enti iscritti a enti non iscritti: l’INPS quantifica e trasferisce il TFS/TFR lordo all’amministrazione ricevente, che provvede alla liquidazione finale;
  • Da enti non iscritti a enti iscritti: l’amministrazione di origine effettua il versamento all’INPS, che gestisce la prestazione previdenziale alla cessazione dal servizio.

Altre situazioni trattate

La circolare affronta anche casi specifici come:

  • i dipendenti provenienti da enti soppressi o confluiti in nuove strutture;
  • il personale passato all’INPS come nuovo datore di lavoro;
  • i lavoratori provenienti da IPAB depubblicizzate;
  • i transiti tra enti con continuità del rapporto previdenziale ma con cambiamenti contrattuali;
  • i dipendenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, soggetti a un regime misto con erogazione diretta da parte dell’ente del cosiddetto “TFR provinciale”.

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