Società

Mobilità docenti 2026, chi richiede sia trasferimento che passaggio di ruolo deve fare attenzione a cosa prevale

Il passaggio di ruolo prevale sul trasferimento per il docente che chiede ambedue i movimenti. La precedenza 104 vale solo per il trasferimento.

Una lettrice ci scrive:

Sono una maestra di scuola primaria. Vorrei chiedere passaggio di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado. Vorrei fare anche domanda di trasferimento da una scuola primaria a un’altra primaria usufruendo della legge 104 per mia madre. Mi hanno già informato che la legge 104 non vale nei passaggi di ruolo. Potrò dare precedenza ai passaggi di ruolo ?

La mobilità per un docente è condizionata delle sue richieste con le quali è possibile chiedere contemporaneamente diversi movimenti. Il docente interessato, infatti, può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale.
Nel nostro caso la docente è interessata sia al trasferimento che al passaggio di ruolo e vorrebbe dare priorità al passaggio.

Chiariamo alcuni aspetti della questione e forniamo alla docente i chiarimenti richiesti.

Mobilità territoriale e mobilità professionale, differenze

La mobilità territoriale comprende tutti i trasferimenti, sia provinciali che interprovinciali, con i quali il docente chiede un’altra scuola per la stessa classe di concorso di titolarità.

La mobilità professionale comprende i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo.
Il passaggio di cattedra è un movimento con il quale si chiede una classe di concorso diversa da quella di titolarità , ma nello stesso grado di istruzione.
Il passaggio di ruolo è un movimento con il quale si chiede un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, per il quale, ovviamente si possiede il titolo necessario.

Il movimento che rientra nella mobilità professionale è sempre un movimento volontario che può essere disposto soltanto se il docente può essere soddisfatto in una delle preferenze espresse nella domanda, mentre il trasferimento è un movimento che può essere disposto anche d’ufficio per il docente perdente posto che non può essere accontentato per una delle preferenze espresse nella domanda.

Trasferimento e passaggio di ruolo, quali precedenze

Le precedenze previste per la mobilità sono esplicitate chiaramente nell’art.13 del CCNI sulla mobilità, dove si sottolinea per quali movimenti hanno validità.
Si tratta di un’importante indicazione che è utile conoscere per non incorrere in errori nella valutazione della propria domanda.

Come chiarisce il succitato articolo 13, “Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. […]”

Quindi l’unica precedenza valida per i passaggi di cattedra e per i passaggi di ruolo è quella indicata al punto I) Disabilità e gravi motivi di salute, mentre la precedenza per assistenza genitore con 104, posseduta dalla nostra lettrice, inserita nel punto IV dell’art.13 (IV (Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi
esercita la tutela legale), è valida solo per il trasferimento.

Trasferimento e passaggio di ruolo, quale movimento prevale

Nel caso di presentazione contemporanea di domanda di trasferimento e domanda di passaggio di ruolo, il docente non ha la possibilità di indicare un ordine di priorità tra le due domande, in quanto prevale in ogni caso il passaggio di ruolo.

Come chiarisce, infatti, l’art.6 comma 3 del CCNI, “La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. […]”

Solo nel caso di passaggio di cattedra il docente può precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra.

Conclusioni

La nostra lettrice potrà, quindi, chiedere sia il trasferimento, usufruendo della precedenza per assistenza alla madre beneficiaria della legge 104, sia il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado, essendo in possesso dei titoli necessari.

Ci chiede se potrà dare precedenza al passaggio di ruolo, la risposta è indicata nel contratto, non decide lei, ma è la normativa che lo
impone, la prevalenza tra i due movimenti spetta al passaggio di ruolo

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