Società

Mobilità docenti 2023, docente soprannumerario non può richiedere cattedra occupata da assunti straordinario bis

Le cattedre, assegnate al 31/08 ai vincitori del concorso straordinario bis, saranno attribuite agli stessi con contratto a tempo indeterminato nel 2023/24.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente in esubero su classe di concorso A028. Nel paese in cui vivo ci sono più cattedre occupate da docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto perché neo immessi da ultimo concorso straordinario bis. Le chiedo se quelle cattedre saranno disponibili per il mio trasferimento? 

Prima di rispondere al quesito, ricordiamo cos’è previsto per i vincitori del concorso straordinario bis e per i docenti in soprannumero.

Procedura straordinaria

Il concorso straordinario-bis rientra nella procedura straordinaria, prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22.  Vinto il concorsogli aspiranti:

  • sono nominati, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgono, nell’a.s. 2022/23, un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e l’anno di prova;
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, vengono immessi e confermati in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. 

Evidenziamo che:

  • in caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti devono reiterarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
  • non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Ciò vuol dire che non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato (e non lo saranno) nell’a.s. 2022/23, a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • gli aspiranti suddetti, ossia coloro i quali non sono assunti nel corrente anno scolastico, poiché le GM non sono state pubblicate in tempo utile, intraprenderanno il percorso il prossimo anno scolastico e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i docenti di ruolo, a determinate condizioni, possono mantenere il contratto a tempo indeterminato e accettare l’assunzione a tempo determinato, finalizzata al ruolo, usufruendo dell’art. 36 del CCNL 2007.

A quanto evidenziato aggiungiamo, come sopra riportato, che l’immissione e la conferma in ruolo avvengono nella medesima scuola in cui gli interessati hanno svolto il periodo di prova. Così leggiamo nell’articolo 19/3 del DM 108/2022, che disciplina la procedura straordinaria in esame:

A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato

Perdenti posti: cosa fanno

Il docente individuato perdente posto è riammesso nei termini, ai fini della presentazione della domanda di trasferimento, entro 5 giorni dalla data della comunicazione della situazione di soprannumerarietà, da parte del dirigente scolastico.

Il docente interessato, una volta ricevuta la suddetta comunicazione, può:

  1. presentare domanda condizionata o meno
  2. non presentare domanda

Qualora il docente non presenti domanda ovvero la presenti (condizionata o meno) e non venga soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse, lo stesso sarà trasferito d’ufficio sempre nell’ambito della provincia di titolarità. Nel caso in cui in provincia non fosse disponibile nessun posto/cattedra, l’interessato sarà assegnato in soprannumero sulla provincia.

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Risposta al quesito

Ritornando al quesito di partenza “Sono una docente in esubero su classe di concorso A028. Nel paese in cui vivo ci sono più cattedre occupate da docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto perché neo immessi da ultimo concorso straordinario bis. Le chiedo se quelle cattedre saranno disponibili per il mio trasferimento? “, rispondiamo alla nostra lettrice che le cattedre in questione sono “riservate”, come detto sopra, ai docenti assunti dallo straordinario bis, che stanno svolgendo l’anno di prova. Pertanto, la lettrice non potrà essere assegnate su nessuna delle cattedre in esame. La stessa, invece, sarà assegnata (a domanda o d’ufficio; la lettrice non specifica se e come ha presentato domanda) in una delle scuole in cui vi è disponibilità nella provincia di titolarità e, qualora non vi sia nessuna cattedra disponibile, sarà assegnata in soprannumero sulla provincia.

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