Medici di famiglia, svolta sulle visite a distanza: come potrebbero cambiare – CRONACA
Il disegno di legge sulle semplificazioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale ed efficace dal 18 dicembre, introduce importanti novità per i medici di medicina generale, che però non saranno operative nell’immediato. A chiarirlo è la Federazione italiana medici di medicina generale, che sottolinea come l’applicazione concreta delle nuove norme sia subordinata a successivi passaggi attuativi.
La prima innovazione riguarda il certificato di malattia e le visite a distanza. L’articolo 58 prevede che il medico di famiglia possa rilasciare il certificato anche tramite televisita, equiparando la certificazione telematica a quella effettuata in presenza. L’attuazione della norma è però vincolata a un accordo in Conferenza Stato-Regioni, chiamata a definire casi e modalità di utilizzo della telecertificazione su proposta del ministro della Salute. Fino a quel momento restano in vigore le regole attuali, che richiedono l’accertamento diretto dello stato di salute del paziente. Restano inoltre confermate le sanzioni per i certificati falsi, sia tradizionali sia telematici.
La seconda novità, contenuta nell’articolo 62, riguarda le prescrizioni per le patologie croniche. Il provvedimento consente ai medici di famiglia di emettere ricette ripetibili fino a 12 mesi, riducendo la necessità di rinnovi frequenti.
Anche in questo caso l’operatività è rinviata: entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge dovrà essere adottato un decreto attuativo del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia, per definire le modalità applicative e verificarne la sostenibilità finanziaria.
Il Ddl semplificazioni introduce inoltre misure per favorire la continuità assistenziale, permettendo ai pazienti di ottenere i farmaci sulla base di lettere di dimissione ospedaliera o referti di pronto soccorso, senza attendere una nuova prescrizione del medico di famiglia.
A regime, il medico indicherà in ricetta posologia e numero di confezioni dispensabili fino a un massimo di 12 mesi, con la possibilità di sospendere o modificare la terapia in qualsiasi momento. Il farmacista dispenserà medicinali per un massimo di 30 giorni di terapia e informerà il medico dell’avvenuta consegna, nell’ambito della collaborazione prevista dalle cure territoriali.




