Maturità, quando l’eccellenza scolastica non basta. Studentessa modello ricorre al TAR contro il voto 76/100, ma i giudici confermano l’insindacabilità delle commissioni: “Curriculum non garantisce voto alto”. SENTENZA
Ricorso contro la commissione d’esame: le motivazioni della studentessa
La ricorrente aveva impugnato diversi verbali della commissione che aveva valutato i candidati della classe 5A nell’anno scolastico 2020/2021. Nonostante un percorso scolastico brillante con crediti di 54/60 e una media tra 8 e 9, la studentessa aveva ottenuto solo 22 punti su 40 nel colloquio orale, modalità unica prevista durante l’emergenza COVID-19.
Le contestazioni si articolavano su due fronti principali. Primo, la presunta violazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 53/2021 nella predisposizione dei materiali per il colloquio, che secondo la normativa dovevano essere preparati “all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio”. La commissione aveva attestato di aver predisposto i materiali il 24 giugno 2021, ma timbri e firme sui documenti risultavano datati 23 giugno, configurando secondo la ricorrente una falsa attestazione in atto pubblico.
Secondo, la studentessa riteneva incongruente il punteggio conseguito rispetto al proprio curriculum, sostenendo di meritare il massimo (40/40) con l’aggiunta dei 5 punti bonus, per un totale finale di 99/100 anziché 76/100.
Giudici: errori formali non inficiano validità, valutazioni tecniche insindacabili
Il TAR Lazio ha respinto entrambe le censure con argomentazioni puntuali. Relativamente alla predisposizione dei materiali, i giudici hanno accolto le spiegazioni del dirigente scolastico che aveva qualificato l’errata datazione come “errore materiale” privo di rilevanza sostanziale. Il Tribunale ha richiamato il principio di strumentalità delle forme, secondo cui violazioni meramente formali non compromettono la legittimità del provvedimento quando non alterano la sostanza della decisione.
Inoltre, i magistrati hanno precisato che i verbali costituiscono atti pubblici ai sensi dell’articolo 2700 del Codice Civile, che fanno piena prova fino a querela di falso. Poiché la ricorrente, pur manifestando l’intenzione, non aveva proposto tale azione in sede civile, le contestazioni sulla veridicità delle attestazioni risultavano improcedibili davanti al giudice amministrativo.
Sul merito della valutazione, il TAR ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale che considera insindacabili le valutazioni scolastiche caratterizzate da discrezionalità tecnica. I giudici hanno sottolineato come l’esame di Stato non sia una semplice conferma del percorso scolastico, ma una verifica autonoma delle competenze acquisite, che rappresenta il 60% del voto finale.
La commissione aveva utilizzato cinque indicatori specifici per la valutazione del colloquio, garantendo un iter logico trasparente e motivato. Accogliere la tesi della ricorrente avrebbe significato “svilire il valore dell’esame di Stato” e privare le commissioni del potere di esprimere giudizi di insufficienza.
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