Malattia, come funzionano visite fiscali e controlli dell’azienda per chi lavora in smart working
Le visite fiscali seguono le stesse regole quando il dipendente lavora in smart working o in presenza: quando è in malattia deve essere reperibile presso l’indirizzo indicato sul certificato medico. Da un punto di vista pratico non ci sono differenze tra chi lavora per il pubblico o per il privato, se ci si deve recare in azienda o se si è concordato il telelavoro. È obbligatorio rispettare le fasce di reperibilità: tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 17 e le 19 del pomeriggio – tutti i giorni, anche il sabato, la domenica e i festivi – è necessario farsi trovare in casa.
Chi è in malattia non può lavorare da casa
Da un punto di vista strettamente giuridico lo smart working e la malattia sono due stati giuridici incompatibili tra loro. Per chi è ufficialmente in malattia la prestazione lavorativa è sospesa per legge: durante il periodo coperto da certificato medico, non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno da casa. Lo smart working è una modalità di esecuzione del lavoro, mentre la malattia è una causa di giustificata assenza per incapacità temporanea.
Questo significa che non è possibile lavorare “solo un po’” mentre si è in malattia: nel caso in cui il dipendente venga trovato a lavorare nel corso di una visita fiscale, l’Inps può contestare lo stato di inabilità temporanea e annullare completamente l’indennità.
Chi dovesse sentirsi in grado di riprendere lo smart working prima della scadenza del certificato di malattia, non può loggarsi semplicemente al computer e iniziare a lavorare. Come prima cosa si deve recare dal medico che ha emesso il certificato originale e richiedere l’invio telematico di un certificato di rettifica all’Inps per accorciare il periodo di prognosi.
Ma soprattutto il datore di lavoro non può pretendere che il dipendente lavori da casa finché non riceve la rettifica: sarebbe responsabile in caso di infortunio durante il periodo in cui è, almeno formalmente, ancora malato.
Controlli del datore di lavoro
Quando il dipendente in regime di smart working dovesse essere ufficialmente in malattia, il potere di controllo del datore di lavoro subisce una trasformazione radicale: non lo può controllare come “lavoratore” perché la prestazione è sospesa, ma può far scattare le verifiche sul suo stato di “infermo”. I controlli si basano su tre differenti pilastri.
Il primo è costituito dalla visita fiscale (ossia il controllo attraverso l’Inps). Il datore di lavoro non può inviare dei medici privati presso il domicilio del dipendente, ma deve passare obbligatoriamente attraverso il portale dell’Inps presentando una richiesta mirata, che può essere inoltrata fin dal primo giorno. Nel caso in cui l’azienda dovesse sospettare che il dipendente stia lavorando per altri o stia svolgendo delle attività incompatibili con la guarigione, può segnalarlo all’Inps e richiedere dei controlli mirati.
Il secondo pilastro è costituito dai controlli investigativi, che vengono effettuati attraverso agenzie private. La prassi giurisprudenziale permette al datore di lavoro di assoldare investigatori privati se sospetta una truffa ai danni dell’Inps o dell’azienda. Questi professionisti possono pedinare il lavoratore all’esterno dell’abitazione per verificare se compie degli atti che contraddicono la patologia dichiarata (se, per esempio, il lavoratore è in mutua per forte depressione ma va in discoteca). Non possono, però, entrare in casa o monitorare cosa il dipendente sta facendo con il computer privato.
Il terzo pilastro è il monitoraggio degli accessi informatici. Nel momento in cui il lavoratore è in malattia l’azienda può verificare se si è loggato ai sistemi aziendali: nel caso in cui dovesse essere attivo sui software aziendali durante la malattia, il datore di lavoro può procedere con una contestazione disciplinare per “simulazione di malattia”.
Durante la malattia, infatti, il lavoratore ha diritto alla disconnessione totale: non è tenuto a rispondere a chiamate o email; farlo, come abbiamo visto, potrebbe paradossalmente essere usato contro di lui come prova del fatto che non è così malato da non poter lavorare.
La comunicazione del domicilio
Uno dei diritti dei lavoratori in smart working è quello di poter svolgere il proprio lavoro dove meglio credono, purché il luogo sia concordato preventivamente con il datore. La situazione cambia in caso di malattia: fa fede esclusivamente l’indirizzo inserito dal medico nel certificato telematico. Se il dipendente si ammala mentre è nella casa al mare (luogo diverso dalla residenza), deve assicurarsi che il medico indichi correttamente quell’indirizzo per evitare sanzioni per assenza durante la visita fiscale.
Se il medico fiscale non dovesse trovare nel domicilio comunicato il dipendente e questo non dovesse avere una giustificazione valida per l’assenza (come, per esempio una visita medica urgente documentata), il lavoratore rischia di perdere l’indennità di malattia e delle azioni disciplinari da parte dell’azienda, che possono arrivare, nei casi più gravi, fino al licenziamento per giusta causa.
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