Madre intenzionale, stesso diritto al congedo di paternità: 10 giorni (20 con parto plurimo) e indennità al 100%, cosa c’è da sapere. MESSAGGIO Inps
La decisione, depositata il 21 luglio 2025, rileva l’“irragionevole disparità di trattamento” rispetto alle coppie eterosessuali e allinea l’ordinamento al principio di pari tutela nel sostegno alla genitorialità e nel bilanciamento vita-lavoro fissato dalla direttiva UE 2019/1158.
L’INPS ha recepito il verdetto con il Messaggio n.2450 del 7 agosto 2025, chiarendo che la madre intenzionale lavoratrice dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo retribuiti al 100%, che diventano 20 in caso di parto plurimo.
Come funziona: diritti, tempi e adempimenti
Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, con indennità pari al 100% della retribuzione e accredito di contribuzione figurativa, in linea con le istruzioni già fissate dalla circolare INPS n.122/2022 sull’art.27-bis.
“È ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna”, precisa la Consulta, distinguendo tra madre biologica (colei che partorisce) e madre intenzionale (la seconda madre che condivide progetto e responsabilità di cura).
Ai fini operativi, la lavoratrice deve risultare genitore nei registri di stato civile o in forza di provvedimento di adozione/affidamento; la comunicazione di fruizione si effettua al datore di lavoro che anticipa l’indennità per conto dell’INPS, mentre la domanda telematica all’Istituto è riservata ai casi senza anticipazione datoriale; per le pubbliche amministrazioni si resta in capo all’ente datore, essendo l’INPS non competente alla gestione diretta.
Da quando si applica: la decorrenza e i destinatari
Effetti immediati dal 24 luglio, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale: da tale data la madre intenzionale lavoratrice dipendente può astenersi dal lavoro a titolo di congedo di paternità nel perimetro temporale previsto dall’art.27-bis. L’INPS puntualizza che il diritto e la relativa anticipazione spettano a chi risulti genitore nei registri di stato civile o in virtù di provvedimenti di adozione o affidamento, specularmente a quanto vale per il lavoratore padre.
La scheda di servizio dell’Istituto conferma la struttura dell’istituto: 10 giorni obbligatori (20 in caso di parto plurimo), finalizzati a una più equa ripartizione delle responsabilità e all’instaurazione precoce del legame con il neonato, ora estesi – per effetto della sentenza – al secondo genitore equivalente nelle coppie di donne riconosciute.
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