Economia

L’Ocse sblocca il pacchetto semplificazioni della Global minimum tax

Nella giornata di ieri l’Inclusive Framework/Ocse ha pubblicato il tanto atteso side-by-side package che riassume l’esito delle negoziazioni intervenute con gli Usa in seguito al comunicato del G7 dello scorso giugno. Il report contiene cinque principali elementi di intesa.

I primi due elementi

Il primo riguarda la proroga dell’attuale T-CbCR SH con estensione per l’esercizio 2027 e conferma della aliquota minima del 17%. Il secondo riguarda la previsione del nuovo e permanente Simplified Etr Safe Harbour (S-ETR SH) il quale dispone che i dati per il calcolo dell’Etr di un gruppo in un determinato Paese non sono più presi dal CbCR ma dal consolidation package con qualche modifica. I dati sono pertanto quelli utilizzati ai fini della predisposizione del bilancio consolidato della Upe. Tuttavia, se la legislazione di un Paese richiede, ai fini della locale Qdmtt, che i calcoli siano effettuati in base ai principi contabili locali (in Italia, Oic e Ias/Ifrs), allora i dati rilevanti per il calcolo del S-ETR SH sono determinati in conformità a tali principi contabili, salvo deroga per l’uso di quelli utilizzati ai fini del bilancio consolidato. Il S-ETR SH si applica per tutti Paesi dall’inizio del 2027; in determinate circostanze, esso può applicarsi a partire dall’esercizio 2026.

Side-by-Side Safe Harbour

Il terzo nonché più atteso elemento di novità riguarda il cosiddetto Side-by-Side Safe Harbour fortemente voluto dagli Stati Uniti d’Americasebbene possa applicarsi a qualsiasi Paese che soddisfa le condizioni previste. Il SbS SH si applica quando la Upe ha sede in un Paese dotato di un sistema fiscale che:

  • (i) assoggetta il reddito a imposizione con aliquota almeno pari al 20% e ha una Qdmtt (o altra imposta minima equivalente) con aliquota non inferiore al 15%;
  • (ii) riconosce ordinariamente il credito per le imposte estere relative alle Qdmtt;
  • e (iii) non sussistono rischi concreti di imposizione effettiva (del reddito interno ed estero) inferiore al 15% avuto riguardo agli incentivi fiscali coerenti con la Regole GloBE;
  • (iv) assoggetta a imposizione per competenza il reddito mondiale prodotto dalle entità consolidate;
  • e (v) ha una legislazione interna volta a contrastare i fenomeni Beps in coerenza con le raccomandazioni approvate dall’Inclusive Framework/OCSE.

Ricorrendo un tale sistema fiscale, il SbS SH disattiva l’applicazione della Iir (anche ad opera delle Ipe e delle Pope) e della Utpr, ma non delle Qdmtt, con riferimento alle imprese e entità, ovunque localizzate, appartenenti al gruppo. Il SbS SH può trovare applicazione a partire dall’esercizio 2026 a condizione che il regime fiscale del Paese di localizzazione della Upe sia riconosciuto come qualificato per effetto della sua iscrizione in un apposito elenco tenuto all’Ocse.

Revisione e sostituzione

Il quarto elemento di novità riguarda una revisione, in senso più permissivo, degli incentivi fiscali calcolati in proporzione agli oneri sostenuti o al valore di beni tangibili prodotti dal gruppo nel Paese, con un tetto annuo calcolato in relazione alle spese salariali ammissibili e al valore delle immobilizzazioni materiali ammissibili.


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