Toscana

l’immissione in ruolo non cancella il risarcimento


La Corte d’appello di Firenze ha confermato il risarcimento a una docente di spagnolo della provincia di Arezzo che, dopo quasi dieci anni di contratti a termine nello stesso istituto superiore, è entrata in ruolo vincendo il concorso ordinario del 2020. Il ministero dell’Istruzione e del Merito aveva fatto appello sostenendo che la stabilizzazione azzerasse ogni pretesa risarcitoria, ma la sezione lavoro della corte ha respinto l’argomento con la sentenza n. 519/2026 dell’8 settembre 2026.

Una storia di 13 contratti e 114 mesi di supplenze

La docente ha insegnato spagnolo nello stesso istituto superiore della provincia di Arezzo per 13 anni scolastici consecutivi, dal 2009/2010 al 2024/2025, con contratti annuali che scadevano ogni 30 giugno. In tutto, 114 mesi di supplenze: oltre il triplo del limite europeo di 36 mesi. Nel 2020 ha partecipato al concorso ordinario per la scuola secondaria, classificandosi prima in graduatoria. Il posto di ruolo è arrivato però solo dal 1° settembre 2025.

Il tribunale di Arezzo (sentenza n. 531/2025) aveva già riconosciuto il risarcimento per l’abuso dei contratti a termine. Il ministero aveva impugnato la decisione con un argomento preciso: avendo vinto il concorso ed essendo stata stabilizzata, la docente avrebbe già ottenuto una riparazione sufficiente.

La risposta della corte: il ruolo vinto per merito non è un risarcimento

La corte d’appello, presieduta dalla dott.ssa Maria Lorena Papait con relatrice la dott.ssa Nicoletta Taiti, ha rigettato la tesi del ministero. Il concorso del 2020 prevedeva una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale, ed era aperto anche a chi era già di ruolo: il posto, quindi, la docente lo ha conquistato con le proprie capacità, non come effetto «diretto e immediato» dell’abuso. Inoltre, quando il concorso è stato bandito, l’abuso era già compiuto da anni.

La corte richiama i principi fissati dalla Cassazione (sentenze n. 35145/2023, n. 9049/2025 e n. 30779/2025): la stabilizzazione cancella il diritto al risarcimento solo quando è automatica, come nei piani straordinari di assunzione o nelle procedure con mere regole di precedenza tra i precari; non quando deriva dal superamento di un concorso basato sul merito. Il risarcimento confermato è pari a 4 mensilità; le spese di entrambi i gradi di giudizio sono a carico del ministero.

Le conseguenze per gli altri docenti

La sentenza, secondo lo studio legale Stoppa che ha seguito la causa, riguarda potenzialmente molti insegnanti. Negli ultimi anni numerosi docenti sono entrati in ruolo dopo lunghi periodi di supplenze attraverso i concorsi ordinari e straordinari, spesso convinti che, una volta stabilizzati, non vi fosse più nulla da rivendicare. La legge in vigore (d.l. n. 131/2024) prevede un indennizzo da 4 a 24 mensilità per chi ha accumulato oltre 36 mesi di supplenze su posti vacanti.

«Il Ministero sosteneva che il concorso vinto chiudesse ogni conto», spiega l’avv. Amedeo Stoppa. «La Corte d’Appello di Firenze ha detto chiaramente il contrario: il ruolo questa docente se l’è guadagnato con il proprio merito, arrivando prima in graduatoria. Non è un risarcimento per i quasi dieci anni di contratti a termine. Chi è passato di ruolo dopo più di 36 mesi di supplenze su posti vacanti può ancora far valere quegli anni».


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