Società

L’hamburger potrà continuare a essere vegano, ma la bistecca è solo di carne: la decisione a metà della Ue sul meat sounding


È il risultato dell’accordo tra Consiglio e Parlamento Ue sulla riforma del regolamento sull’Organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm) proposta «per rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori nella filiera». Tra le altre cose, l’accordo introduce una definizione del termine “carne” come “parti commestibili di animali” e dunque specifica che nomi come ’bistecca’, ’filetto’ o ’fegato’ debbano essere riservati ai prodotti contenenti carne ed escludere i prodotti coltivati in laboratorio (ancora lontani da venire).

L’intesa ”tutela” i termini manzo, vitello, maiale, pollame, pollo, tacchino, anatra, oca, agnello, montone, ovino, caprino, coscia, filetto, controfiletto, fianco, lombo, bistecca, costine, spalla, stinco, braciola, ala, petto, fegato, coscia, petto, costata, T-bone, scamone e pancetta. «Tali termini sono riservati esclusivamente ai prodotti a base di carne e non possono quindi essere utilizzati per prodotti che non contengono carne, come ad esempio quelli ottenuti da colture cellulari», precisa una nota del Consiglio.

Ecco l’elenco in inglese dei nomi vietati: Beef; Veal; Pork; Poultry; Chicken; Turkey; Duck; Goose; Lamb; Mutton; Ovine; Goat; Drumstick; Tenderloin; Sirloin; Flank; Loin; Ribs; Shoulder; Shank; Chop; Wing; Breast; Thigh; Brisket; Ribeye; T-bone; Rump; Bacon; Steak; Liver.

I colegislatori hanno concordato di concedere ai produttori tre anni di tempo per esaurire le scorte e adeguarsi alle nuove norme dopo l’entrata in vigore. I dettagli tecnici del testo comunque debbono essere ancora definiti, poi il testo passerà al voto del Consiglio Agricoltura e Pesca, con i ministri degli Stati membri, e a un voto finale nella plenaria del Parlamento.

Per rafforzare il ruolo degli agricoltori nella catena di approvvigionamento, le modifiche al regolamento Ocm rendono obbligatori i contratti scritti tra agricoltori e acquirenti, includendo anche una clausola di revisione, per garantire che i contratti a lungo termine tengano conto dell’andamento del mercato, delle fluttuazioni dei costi e delle condizioni economiche. Viene inoltre consentito agli Stati membri di fornire un sostegno finanziario supplementare alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni nel quadro degli interventi settoriali della Pac e definite le condizioni per l’uso di termini di commercializzazione facoltativi come “equo”, “equitativo” e “filiera corta” per garantire chiarezza sia ai produttori che ai consumatori.


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