Società

Lavoratore impugna la multa disciplinare ricevuta nell’istituto scolastico: la Cassazione chiarisce competenze e procedure, confermando la legittimità del provvedimento

Non servono clamori per generare un caso: basta una multa di poche ore per innescare un percorso che dagli uffici di una scuola giunge fino ai corridoi della Cassazione.

Un ricorso, nato tra i banchi, si trasforma in occasione per ridefinire regole e responsabilità sulla disciplina nei luoghi di lavoro scolastici, sottolineando come ogni dettaglio, dalla notifica alla pubblicazione del codice, possa fare la differenza nell’universo normativo della scuola.

Il ricorso e le motivazioni avanzate dal lavoratore

Sanzionato con una multa pari a quattro ore di retribuzione per fatti legati al proprio servizio presso un istituto scolastico, il lavoratore aveva impugnato il provvedimento evidenziando presunte irregolarità procedurali. Tra i punti oggetto di contestazione: la presunta mancanza di competenza del dirigente scolastico nell’irrogare la sanzione, la violazione delle norme previste dal decreto legislativo 165/2001, dal CCNL Scuola e dallo Statuto dei Lavoratori, oltre a una presunta lesione del diritto di difesa. Il ricorrente lamentava, poi,  la mancata comunicazione formale dell’assegnazione al nuovo plesso scolastico, l’assenza di pubblicazione del codice disciplinare, la mancata tutela della salubrità nell’ambiente di lavoro e la proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati.

L’esame della Corte di Cassazione: criteri e principi applicati

La Corte di Cassazione, con sentenza n.25519/2025, pubblicata lo scorso 17 settembre, ha valutato ciascun motivo indicato dal ricorrente, soffermandosi sui principali aspetti normativi che regolano le sanzioni disciplinari nel settore scolastico.

Viene chiarito che il dirigente scolastico è competente a irrogare la multa disciplinare, in quanto tale provvedimento si colloca tra il rimprovero verbale e la sospensione dal servizio, come stabilito all’articolo 94 del CCNL Scuola. La trasmissione della contestazione e della sanzione è risultata corretta tramite posta elettronica certificata. Sul diritto di difesa, la Corte ha specificato che solo il lavoratore può chiedere il rinvio dell’audizione e che il suo rappresentante esercita funzione di assistenza, non di rappresentanza.

Quanto alla pubblicazione del codice disciplinare, la prova della pubblicazione online dell’istituto ha disinnescato l’obiezione. Il tema della salubrità dei luoghi di lavoro non ha trovato riscontri probatori sufficienti per affermare il nesso tra ambiente e salute, mentre la questione della proporzionalità è stata ritenuta di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

La decisione finale 

Dopo aver esaminato punto per punto tutte le doglianze, la Corte ha respinto il ricorso, ritenendo la sanzione disciplinare legittima e il procedimento conforme alla normativa vigente. Le spese processuali non sono state attribuite.

Sul piano pratico, questa ordinanza ribadisce che, per le infrazioni di minore gravità nella scuola, il dirigente scolastico rappresenta l’autorità disciplinare competente; le modalità di notifica e difesa devono seguire le procedure codificate dal contratto collettivo e dalla normativa primaria.

Viene rafforzata la correttezza della trasmissione telematica degli atti e la pubblicazione online dei codici disciplinari quale forma valida di comunicazione. Pertanto, la pronuncia consolida l’impianto regolatorio sulle sanzioni disciplinari nel comparto scuola e offre importanti chiarimenti sull’applicazione pratica delle norme di settore


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »