L’atto notarile è titolo esecutivo anche all’estero
L’atto pubblico redatto da un notaio di uno Stato membro non può essere oggetto di riesame nel merito da parte del giudice dell’esecuzione, in altro Paese Ue, che procede ad attuare un titolo esecutivo europeo. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 25 giugno nella causa C-14/25.
Titolo esecutivo estero
È stata la Corte suprema austriaca a chiedere l’intervento degli eurogiudici prima di risolvere una controversia tra una società con sede in Germania e un debitore austriaco che contestava l’esecuzione in Austria di un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo in Germania. La società tedesca si era rivolta ai giudici austriaci chiedendo l’esecuzione forzata sui beni del cittadino austriaco. Il titolo esecutivo era basato su un atto notarile tedesco. Il debitore si era opposto e i giudici di appello gli avevano dato ragione perché l’atto notarile era stato redatto in Germania prima dell’entrata in vigore del regolamento sul titolo esecutivo europeo. La Corte suprema ha chiesto a Lussemburgo di chiarire l’ambito dell’articolo 21 del regolamento e se i tribunali nazionali dello Stato di esecuzione possano esaminare la portata ratione temporis dell’atto alla base del titolo esecutivo o se tale competenza sia unicamente delle autorità dello Stato di origine.
Libera circolazione degli atti
Chiara la posizione della Corte che non perde di vista la necessità di garantire la libera circolazione degli atti. Gli eurogiudici hanno precisato che spetta allo Stato membro d’origine verificare i requisiti necessari per la certificazione di un atto come titolo esecutivo proprio con l’obiettivo di garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti pubblici riguardanti crediti non contestati. È vero che l’articolo 26 del regolamento prevede che il testo Ue sia applicabile solo agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente all’entrata in vigore del regolamento (21 ottobre 2005), ma va tenuto conto del contesto e degli obiettivi nonché dell’impianto sistematico del regolamento.
L’articolo 21 dell’atto Ue vieta il riesame nel merito alle autorità dello Stato di destinazione ed effettua una netta ripartizione di competenze tra giudici e autorità dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro di esecuzione. Nel caso di atto pubblico certificato come titolo esecutivo le autorità dello Stato di esecuzione possono limitare o sospendere l’esecuzione, ma il debitore deve chiedere allo Stato membro di origine la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo, anche nell’ipotesi in cui tale certificato sia stato concesso per errore dal giudice dello Stato di origine. Il procedimento è così di competenza delle autorità del Paese membro in cui è stato emesso il certificato che ha alla base un atto pubblico redatto da un notaio. Inoltre, sono le autorità dello Stato di origine dell’atto a dover procedere alla verifica «dell’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto su cui si è basata la certificazione di un atto pubblico come titolo esecutivo europeo e, se del caso, revocare un certificato concesso per errore».
Questa conclusione della Corte Ue rafforza il peso e l’autorità degli atti pubblici, non consentendo interventi da parte di autorità diverse dai notai dello Stato di origine. Così, al debitore che contesta l’applicabilità del regolamento nel caso di atto pubblico emesso prima dell’entrata in vigore del regolamento, non resta che rivolgersi alle autorità dello Stato di origine proprio per garantire la ripartizione di competenze e la fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri.
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