L’AQUILA: INCIDENTI CAUSATI DA CINGHIALE E CAPRIOLO, REGIONE CONDANNATA A RISARCIRE | Notizie di cronaca
L’AQUILA – Prima un cinghiale contro un’auto, poi un capriolo che si è schiantato contro un’altra: feriti lievi ma danni da pagare per la Regione Abruzzo.
Questo dopo due sentenze del giudice di Pace che ribadiscono un concetto: se gli animali selvatici causano incidenti stradali, come avvenuto all’Aquila e San Demetrio ne’ Vestini, la colpa è dell’ente.
La Regione, complessivamente, fra danni, interessi e altro, dovrà sborsare quasi 15mila euro.
Questi i fatti: il ricorrente il 19 marzo 2024, alle ore 22, stava percorrendo a bordo della propria auto Suzuki la statale 80 direzione L’Aquila-Pizzoli, quando, giunto nei pressi del bivio per Preturo, il veicolo è finito contro un cinghiale che improvvisamente aveva attraversato la strada: impossibile evitarlo stante la rapidità dell’attraversamento e la carenza di illuminazione artificiale.
Stessa dinamica per l’altro incidente: infatti il 5 aprile 2024, alle ore 6.30 circa, una Volkswagen Passat, mentre percorreva la S.S. 261, direzione San Demetrio nei Vestini – San Gregorio (frazione aquilana), è stata attinta da un capriolo che improvvisamente ha attraversato la strada ed era impossibile fare una manovra per evitare l’impatto.
“L’art. 3 della L. 157/92”, si legge nelle motivazioni che sono quasi identiche per i due casi, “prevede che le Regioni a Statuto ordinario provvedano ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e la L.R. 32/2015 prevede che tra le materie oggetto di trasferimento alla Regione dalle Province, ci siano, tra l’altro, anche le funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne e le funzioni in materia di ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica. È evidente sia dalle disposizioni di legge regionale che statale, che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni ai terzi, è responsabile dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme”.
“La responsabilità delle Regioni, peraltro, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, deve essere valutata alla stregua dei principi generali, poiché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità, previsto da tale disposizione, si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale, e, dall’altro, le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema” . I ricorrenti sono stati assistiti dall’avvocato Nicola Lely.
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