La pensione anticipata è possibile anche senza l’iscrizione al fondo lavoratori dipendenti
Gentile lettore, la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 c. 8 D.Lgs. n. 503/1992 risulta accessibile ai soli dipendenti che abbiano perfezionato il requisito contributivo pari a 20 anni di contributi nel fondo pensione lavoratori dipendenti e non in altre gestioni come nella gestione dipendenti pubblici, ex Inpdap o nella gestione separata. Tale facoltà non è nemmeno accessibile in cumulo contributivo ex L. 232/2016. La norma non richiede esplicitamente l’iscrizione al fondo dei lavoratori dipendenti del privato al momento della richiesta, dunque si ritiene sufficiente il perfezionamento del requisito contributivo. Per la quota di gestione separata si potrà richiedere una pensione supplementare di inabilità o, in assenza di tale requisito sanitario, una pensione supplementare di vecchiaia all’età ordinaria di vecchiaia.
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