La Corte Ue legittima il divieto italiano sulla coltivazione di mais Ogm – Istituzioni
La Corte di giustizia Ue ha
confermato la legittimità di un divieto di coltivazione di mais
geneticamente modificato in Italia, stabilendo che gli Stati
possono vietare senza motivazione la coltivazione di Ogm,
nell’ambito della procedura prevista dal diritto Ue, a
condizione che il titolare dell’autorizzazione non si opponga.
La sentenza riguarda il ricorso di un agricoltore italiano
sanzionato per aver coltivato mais Ogm. La Corte ha ritenuto
conforme al diritto Ue la procedura che consente agli Stati
membri di chiedere alla Commissione la limitazione geografica
dell’autorizzazione alla coltivazione di Ogm.
L’agricoltore italiano che aveva presentato ricorso a
Lussemburgo aveva ricevuto sanzioni per 50.000 euro complessivi
e gli era stata imposta la distruzione delle piante coltivate.
La Corte ha ricordato che il divieto di coltivazione del mais
MON 810 in Italia è stato adottato sulla base di una procedura
prevista dal diritto dell’Unione, introdotta nel 2015, che
consente agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione
di organismi geneticamente modificati sul proprio territorio.
Tale procedura prevede che, quando uno Stato membro chiede la
modifica dell’ambito geografico dell’autorizzazione alla
coltivazione di un Ogm senza addurre una giustificazione
particolare e il titolare dell’autorizzazione non vi si oppone
entro 30 giorni, la Commissione europea prende atto della
modifica, che diventa immediatamente applicabile.
I giudici a Lussemburgo hanno sottolineato che il
legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine di
discrezionalità in settori che presuppongono valutazioni
complesse e hanno ripercussioni politiche, economiche e sociali,
come la coltivazione di Ogm. In tale contesto, la procedura che
consente agli Stati membri, in una logica di sussidiarietà, di
ottenere il divieto di coltivazione di Ogm sul proprio
territorio senza giustificazione particolare, qualora il
titolare dell’autorizzazione non si opponga, non è contraria al
diritto dell’Unione.
Secondo i giudici Ue, il divieto non viola il principio di
proporzionalità né crea discriminazioni tra gli agricoltori dei
diversi Stati membri. La Corte ha inoltre escluso che il divieto
di coltivazione di un Ogm costituisca una violazione della
libera circolazione delle merci, poiché non impedisce
l’importazione o la commercializzazione di prodotti contenenti
tale Ogm.
La Corte ha infine precisato che l’obbligo di motivare la
limitazione o il divieto di coltivazione di un Ogm si applica
solo nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione vi si
opponga. In presenza di un consenso tacito, tale obbligo non
sussiste e non vi è alcuna ingerenza nella libertà d’impresa.
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