La Consulta: via libera alle tariffe della Regione Siciliana per le prestazioni ambulatoriali
Con la sentenza numero 26, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6 della legge regionale siciliana 10 giugno 2025, n. 26, il quale, al «fine di assicurare l’equità di accesso alle prestazioni da parte degli assistiti e garantire la congruità dei valori economici tariffari di talune prestazioni di cui al decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2024», ha autorizzato, per l’esercizio finanziario 2025, lo stanziamento di 15.000 migliaia di euro per «incrementare la spesa regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2025».
Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri aveva contestato la disposizione regionale per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», sostenendo che la stessa, nell’eccedere le competenze statutarie e nel contrastare con la disciplina statale espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica, avrebbe previsto, per l’anno 2025, l’applicazione di tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato superiori a quelle fissate a livello nazionale.
Lo stesso ricorso aveva inoltre contestato la violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, in materia di copertura finanziaria. La Consulta ha, preliminarmente, dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione, le obiezioni relative alla violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione e all’eccedenza dalle competenze statutarie. Nel merito, ha dichiarato non fondata la dedotta violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rilevando che la disposizione impugnata rispetta la regola generale fissata dall’articolo 15, comma 17, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, e come modificato dall’articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in forza della quale «gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime” restano «a carico dei bilanci regionali».
Nel caso esaminato dalla Consulta, il contemplato aumento tariffario verrebbe, infatti, a gravare «su risorse regionali proprie (non soggette ai vincoli del piano di rientro) non tratte dal Fondo sanitario regionale», senza risultare così condizionato agli adempimenti procedurali che il citato comma 17, nei periodi successivi al primo, richiede per l’ipotesi in cui la Regione intenda derogare alla richiamata regola generale. La Consulta ha precisato che la disposizione contestata da Palazzo Chigi rientra nel perimetro della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia della tutela della salute, dal momento che «non introduce ulteriori prestazioni rispetto a quelle individuate a livello statale, ma si limita a prefigurare un aumento delle tariffe per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale già incluse nei Lea, in un contesto normativo che consente alle regioni di aumentare le tariffe con risorse a loro carico, quando ciò sia necessario per assicurare l’effettiva erogazione dei Lea statali».
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